Il controllo di continenza include anche la diffusione della critica (Cass. pen. Sez. 5 n. 11035 del 23.03.2026)
Principi di diritto (Massima)
In tema di diffamazione, l’esimente del diritto di critica postula una forma espositiva corretta, strettamente funzionale alla finalità di disapprovazione e che non trasmodi nella gratuita ed immotivata aggressione dell’altrui reputazione, ma non vieta l’utilizzo di termini che, sebbene oggettivamente offensivi, assumano il significato di mero giudizio critico negativo, da valutare alla luce del complessivo contesto. Per escludere la causa di giustificazione, il giudice di merito è tenuto a motivare adeguatamente sulla sussistenza dei noti criteri della continenza espressiva, della rilevanza del fatto, della sua verità, anche solo supposta, e dell’interesse alla sua propalazione alla specifica cerchia di destinatari. La carenza motivazionale su tali profili determina l’annullamento senza rinvio della sentenza per essere il reato estinto per prescrizione, con rinvio al giudice civile per gli effetti civili ai sensi dell’art. 622 cod. proc. pen.
Il Fatto
L’imputato, amministratore unico di una società, era stato condannato per il delitto di cui all’art. 595 cod. pen. per avere inviato una mail a più persone, affermando che un professionista, incaricato della sicurezza sui luoghi di lavoro, aveva confuso i ruoli di datore di lavoro e di responsabile della sicurezza e non era a conoscenza della relativa legislazione. La sentenza di condanna, confermata dal Tribunale di Tivoli in grado di appello, aveva escluso l’applicabilità dell’esimente del diritto di critica, ritenendo le espressioni utilizzate eccedenti i limiti della continenza.
La Motivazione della Corte
La Corte di cassazione ha accolto il ricorso, ravvisando un vizio di motivazione nella sentenza impugnata in ordine alla esclusione della causa di giustificazione. Nel fare ciò, ha richiamato il principio secondo cui il diritto di critica non vieta l’uso di termini oggettivamente offensivi, quando gli stessi veicolino un giudizio critico negativo, funzionale a una finalità di disapprovazione e non si risolvano in una gratuita aggressione della reputazione altrui. In tale ottica, la valutazione deve essere condotta considerando il contesto complessivo in cui le espressioni sono utilizzate.
Applicando tale principio al caso di specie, la Corte ha osservato che lo scritto dell’imputato, pur discutendo e negando le competenze professionali della persona offesa, non conteneva espressioni di per sé sole offensive, apparendo finalizzato a manifestare le ragioni della decisione di non avvalersi più della sua opera professionale. La mail era stata inviata a una pluralità di soggetti, tutti impiegati presso la medesima società e presumibilmente interessati alla sfera di competenza della persona offesa, non in modo arbitrario ma per illustrare i motivi della scelta imprenditoriale.
La Corte ha quindi rilevato che, per escludere l’esimente invocata, il giudice di merito avrebbe dovuto motivare più adeguatamente la sussistenza dei criteri della continenza espressiva, della rilevanza del fatto, della sua verità, anche solo supposta, e dell’interesse alla propalazione alla specifica cerchia di destinatari, limitandosi invece a un generico riferimento alla natura offensiva delle frasi.
Rilevato il vizio di motivazione e constatato il decorso del termine di prescrizione del reato, la Corte ha disposto l’annullamento senza rinvio della sentenza impugnata agli effetti penali, dichiarando l’estinzione del reato. Quanto agli effetti civili, derivanti dalla permanente costituzione di parte civile, ha annullato la sentenza con rinvio al giudice civile competente per valore in grado di appello, ai sensi dell’art. 622 cod. proc. pen.
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Nota della Redazione
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