Il patto associativo nel narcotraffico prescinde da accordo formale e conoscenza reciproca (Cass. pen. Sez. 3 n. 19264 del 27.05.2026)

Principi di diritto (Massima)
In tema di reato associativo finalizzato al traffico di stupefacenti, il patto associativo non deve necessariamente consistere in un preventivo accordo formale, potendo costituirsi di fatto tra soggetti consapevoli che le attività proprie ed altrui ricevono vicendevole ausilio e tutte insieme contribuiscono all’attuazione dello scopo comune. Non è richiesta la conoscenza reciproca fra tutti gli associati, essendo sufficiente la consapevolezza e la volontà di partecipare, assieme ad almeno altre due persone, a una società criminosa strutturata e finalizzata secondo lo schema legale. L’elemento organizzativo, anche rudimentale, costituisce il quid pluris che differenzia l’ipotesi associativa di cui all’art. 74 d.P.R. n. 309/1990 dal concorso di persone nel reato di cui all’art. 73 del medesimo decreto. In materia di misure cautelari personali, il ricorso per cassazione che deduca insussistenza dei gravi indizi è ammissibile solo se denuncia la violazione di specifiche norme di legge o la manifesta illogicità della motivazione.

Il Fatto

Con ordinanza del 6 agosto 2025 il Tribunale della Libertà di Reggio Calabria rigettava la richiesta di riesame proposta avverso l’ordinanza applicativa della misura della custodia cautelare in carcere emessa dal Giudice per le indagini preliminari. All’indagato era contestata, in concorso con altri soggetti, la partecipazione con ruolo apicale a un’associazione finalizzata all’importazione e alla rivendita di sostanza stupefacente dal Sudamerica, nonché il tentativo di importazione di cocaina e ulteriori episodi di traffico.

Il ricorrente deduceva, con tre motivi, l’erronea applicazione della legge penale e il vizio di motivazione in ordine alla configurabilità del vincolo associativo, alla sussistenza del tentativo di importazione e alle esigenze cautelari, contestando in particolare la mancata valutazione del lasso temporale intercorso tra i fatti e l’emissione della misura.

La Motivazione della Corte

La Corte di cassazione ha preliminarmente richiamato il costante orientamento per cui, in materia di misure cautelari personali, il ricorso che deduca l’insussistenza dei gravi indizi di colpevolezza è ammissibile solo se denuncia la violazione di specifiche norme di legge o la manifesta illogicità della motivazione, non anche quando propone censure che riguardano la ricostruzione dei fatti o che si risolvono in una diversa valutazione degli elementi esaminati dal giudice di merito.

Quanto al primo motivo, la Corte ha affermato che ai fini della configurabilità del reato di associazione per delinquere finalizzata al traffico di stupefacenti il patto associativo può essere anche non espresso e costituirsi di fatto. Non è necessaria l’esistenza di una complessa organizzazione, essendo sufficiente la predisposizione di strutture, sia pure rudimentali, che concretino un supporto stabile e duraturo alle singole deliberazioni criminose. La Corte ha precisato che l’elemento organizzativo costituisce il criterio distintivo rispetto al concorso di persone nel reato di cui all’art. 73 d.P.R. n. 309/1990, non potendo la condotta associativa ridursi a un semplice accordo delle volontà. Neppure rileva la conoscenza reciproca fra tutti gli associati, essendo sufficiente la consapevolezza di partecipare a una società criminosa strutturata secondo lo schema legale.

La Corte ha ritenuto che il Tribunale del riesame avesse fornito una motivazione ampia e compendiosa, ancorata al contenuto inequivocabile delle conversazioni intercettate che attestavano la serialità delle condotte e la proiezione al compimento di una serie indeterminata di illeciti. Il motivo è stato pertanto dichiarato inammissibile per genericità estrinseca e intrinseca, avendo la difesa reiterato doglianze in fatto già esaminate e risolte dal giudice di merito.

Con riferimento al tentativo di importazione, la Corte ha aderito all’orientamento per cui non è sufficiente la mera conclusione dell’accordo tra acquirente e venditore, essendo necessaria l’assunzione da parte dell’importatore della gestione dell’attività volta all’effettivo trasferimento dello stupefacente nel territorio nazionale. Le condotte antecedenti al conseguimento della disponibilità della sostanza possono configurare tentativo punibile solo se le trattative siano connotate da serietà e affidabilità e risultino univoche e idonee a determinare l’introduzione della droga. Nel caso di specie, la serietà delle trattative è stata desunta dalla qualità dei contraenti, dalle modalità delle condotte e dalle lunghe trasferte in Colombia, correttamente escludendosi il reato impossibile trattandosi di mancanza temporanea o accidentale dell’oggetto.

Il terzo motivo, concernente le esigenze cautelari, è stato ritenuto inammissibile in quanto il tema del cosiddetto tempo silente era stato introdotto solo con il ricorso per cassazione, senza essere stato devoluto al Tribunale del riesame, e comunque manifestamente infondato, avendo il giudice di merito correttamente valorizzato la gravità indiziaria, la pluralità di relazioni criminali e l’uso di dispositivi sofisticati a conferma dell’elevata pericolosità. Il ricorso è stato rigettato con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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