Improcedibilità d’ufficio dell’appello per attrazione della domanda nel fallimento (Cass. civ. Sez. II n. 478 del 08.01.2024)

Principi di diritto (Massima)
Il giudice può dichiarare d’ufficio l’improcedibilità dell’appello proposto per ottenere la condanna della società fallita al pagamento di somme ulteriori, quando la relativa domanda avrebbe dovuto essere avanzata nella procedura fallimentare ai sensi dell’art. 52 legge fallimentare. L’improcedibilità per attrazione della domanda nel fallimento è questione di diritto rilevabile d’ufficio, in relazione alla quale le parti possono esercitare ex ante il contraddittorio, con controllo fino al ricorso per cassazione ai sensi dell’art. 360, comma 1, n. 4, cod. proc. civ.. Non si forma giudicato implicito sulla procedibilità quando la questione non sia stata sollevata nel giudizio di primo grado né rappresentata al giudicante. Una volta dichiarata l’improcedibilità, il giudice perde la potestà di decidere nel merito, sicché le considerazioni eventualmente svolte sulla fondatezza dell’appello sono rese ad abundantiam e restano prive di effetti giuridici.

Il Fatto

La società appaltatrice aveva ottenuto, in primo grado, un decreto ingiuntivo nei confronti della committente per il saldo di lavori affidati in appalto. Proposta opposizione dalla società committente, il Tribunale aveva accolto in parte l’opposizione, riducendo l’importo dovuto.

La società appaltatrice propose appello davanti alla Corte di appello di Ancona. I giudici di secondo grado dichiararono il gravame improcedibile, rilevando che la società committente era stata dichiarata fallita prima dell’introduzione del giudizio di primo grado e che la domanda di condanna andava proposta nella procedura fallimentare. Affermarono inoltre, in via di completezza, l’infondatezza nel merito dell’appello. Contro questa decisione la società appaltatrice ha proposto ricorso per cassazione con quattro motivi.

La Motivazione della Corte

Il primo motivo censurava la mancata interruzione del giudizio per il decesso, intervenuto in data 23.6.2020, dell’unico difensore della controparte. La Corte ha respinto la doglianza. L’evento si è verificato dopo l’udienza di discussione davanti al collegio, tenutasi il 19.11.2019, e dopo la scadenza dei termini per comparse conclusionali e memorie di replica. Ai sensi dell’art. 300, comma 5, cod. proc. civ., gli eventi potenzialmente interruttivi restano senza effetto se si avverano dopo la chiusura della discussione davanti al collegio, salvo riapertura dell’istruttoria.

Il secondo motivo deduceva la nullità della sentenza per essere il collegio composto da un magistrato ausiliario, con ruolo di relatore ed estensore. Il motivo è infondato. La Corte costituzionale n. 41 del 2021 ha dichiarato incostituzionali le norme del d.l. n. 69 del 2013, convertito con modifiche nella legge n. 98 del 2013, nella parte in cui conferiscono al giudice ausiliario di appello lo status di componente dei collegi delle sezioni della corte d’appello, ma ha contestualmente stabilito che le corti possono continuare ad avvalersi dei giudici ausiliari fino al 31.10.2025, fino alla riforma complessiva della magistratura onoraria.

Il terzo motivo denunciava la violazione dell’art. 101 cod. proc. civ. e degli artt. 52 e 93 legge fallimentare, per avere la Corte di appello dichiarato d’ufficio l’improcedibilità senza previa interlocuzione, e riproponeva il tema del giudicato implicito formatosi sul primo grado per mancata impugnazione incidentale. La Corte ha escluso la nullità, richiamando l’orientamento secondo cui la dichiarazione d’ufficio dell’improcedibilità non viola il contraddittorio, trattandosi di questione di diritto (Cass. n. 12978 del 2020; Cass. n. 24312 del 2017; Cass. n. 3432 del 2016). L’improcedibilità per attrazione è rilevabile d’ufficio (Cass. n. 9461 del 2020; Cass. n. 24156 del 2018) e nessun giudicato implicito poteva ritenersi formato, non essendo la questione affrontata dal giudice di primo grado.

Il quarto motivo lamentava la nullità della sentenza per motivazione apparente sulla infondatezza nel merito. La Corte lo ha dichiarato inammissibile. Dopo l’improcedibilità il giudice perde la potestà di decidere e le valutazioni di merito sono rese ad abundantiam e prive di effetti giuridici (Cass. n. 29529 del 2022; Cass. n. 11675 del 2020; Cass. n. 30393 del 2017). Il motivo difetta comunque di interesse, poiché l’eventuale accoglimento non inciderebbe sul fondamento della statuizione di improcedibilità. Il ricorso è stato respinto, con condanna della società ricorrente alle spese e con l’ulteriore importo a titolo di contributo unificato, se dovuto.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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