Credito d’imposta cinema non indicato nel quadro RU: decadenza (Cass. civ. Sez. V n. 9886 del 11.04.2024)

Principi di diritto (Massima)
La mancata indicazione del credito d’imposta per incentivi al settore cinematografico nel quadro RU della dichiarazione dei redditi relativa al periodo di riconoscimento del beneficio ne determina la decadenza, ai sensi dell’art. 4, comma 3, d.m. 21 gennaio 2010. La dichiarazione dei redditi, in questa parte, non è dichiarazione di scienza ma atto negoziale, espressione della volontà del contribuente di avvalersi del beneficio, ed è pertanto irretrattabile anche in caso di errore, salvo che il contribuente dimostri l’essenzialità e l’obiettiva riconoscibilità dell’errore da parte dell’amministrazione finanziaria, secondo la disciplina generale dei vizi della volontà. Il principio della generale emendabilità della dichiarazione fiscale incontra il limite delle dichiarazioni destinate a rimanere irretrattabili per il sopravvenire di decadenze.

Il Fatto

L’Agenzia delle entrate ha proposto ricorso per cassazione avverso la sentenza della Commissione tributaria regionale del Veneto che, confermando la decisione di primo grado, aveva accolto l’impugnazione della società contribuente avverso una cartella di pagamento emessa a seguito di procedura automatizzata ai sensi dell’art. 36-bis d.P.R. n. 600/1973. Per l’anno d’imposta 2012 l’Ufficio aveva recuperato maggiori imposte, rilevando che la società aveva esposto un credito per incentivi al cinema non indicato nel quadro RU della dichiarazione.

La Commissione tributaria provinciale di Venezia aveva ritenuto l’omissione un mero errore formale emendabile in sede contenziosa, e la decisione era stata confermata in appello. La questione giunge così in Cassazione.

La Motivazione della Corte

Il motivo dell’Agenzia, articolato sulla violazione dell’art. 2, commi 8 e 8-bis, d.P.R. n. 322/1998 e dell’art. 1, comma 327, lett. c) n. 1, legge n. 244/2007, è ritenuto fondato. Il credito in esame è concesso dalla norma citata in misura pari al 30 per cento delle spese sostenute per specifici investimenti nel settore cinematografico.

L’art. 4, comma 3, d.m. 21 gennaio 2010 prevede espressamente che i crediti spettanti siano indicati, a pena di decadenza, sia nella dichiarazione relativa al periodo di riconoscimento sia in quella del periodo d’imposta di utilizzo. La ratio è quella di definire entro un tempo determinato l’onere finanziario derivante dal riconoscimento dei crediti d’imposta, altrimenti suscettibile di rimanere sospeso a tempo indefinito.

Il ricorso alla decadenza implica la perentorietà del termine e l’estinzione del diritto per il solo dato oggettivo del mancato esercizio entro il lasso temporale stabilito. L’indicazione nel quadro RU è atto negoziale e non di scienza, perché volta a mutare la base imponibile mediante rettifica in aumento e a inserirvi il credito: il contribuente può decidere se usufruirne, ma per farlo deve esprimere la propria volontà compilando il quadro predisposto dall’Amministrazione. Le manifestazioni di volontà negoziali sono irretrattabili anche in caso di errore, salvo che il contribuente dimostri l’essenzialità e l’obiettiva riconoscibilità dell’errore da parte dell’amministrazione, secondo gli art. 1427 e ss. cod. civ.

La Corte richiama l’orientamento secondo cui, pur essendo le dichiarazioni dei redditi di norma dichiarazioni di scienza, emendabili in presenza di errori che espongano il contribuente a un maggior carico, quando il legislatore subordina il beneficio a una precisa manifestazione di volontà da compiersi nella dichiarazione mediante un modulo predisposto dall’erario, la dichiarazione assume per questa parte valore negoziale. Il principio non contrasta con l’arresto delle Sezioni Unite n. 13378 del 2016, che ha ribadito come l’emendabilità della dichiarazione incontri il limite delle dichiarazioni destinate a rimanere irretrattabili per il sopravvenire di decadenze.

Né vale l’introduzione del d.l. n. 244/2016, convertito con modificazioni dalla legge n. 19/2017: la disciplina consente di far valere in giudizio gli errori commessi nella dichiarazione, ma non supera il limite delle manifestazioni di volontà; e, in quanto innovativa, opera solo per il futuro. La sentenza impugnata è quindi cassata e, non essendovi accertamenti di fatto da demandare al giudice regionale, la Corte decide nel merito ex art. 384 cod. proc. civ., rigettando il ricorso introduttivo della contribuente.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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