Il rimborso tributario grava sul contribuente che deve provare il credito anche se paga con crediti inesistenti (Cass. civ. Sez. 5 n. 3217 del 13.02.2026)

Principi di diritto (Massima)
Il contribuente che impugni il rigetto di un’istanza di rimborso riveste la qualità di attore in senso sostanziale, sicché su di lui grava l’onere di allegare e provare gli elementi costitutivi della pretesa. L’onere della prova del credito non si esaurisce nel documentare il pagamento mediante un modello F24, qualora l’Agenzia delle Entrate contesti l’insussistenza in concreto del credito attraverso il quale il versamento è stato effettuato. La prova del credito non è integrata dal dato meramente formale della rituale presentazione dell’istanza di rimborso, né da uno sgravio privo di correlazione oggettiva e cronologica con la cartella controversa.

Il Fatto

La società presentava istanza di rimborso dei crediti IVA, IRES e IRAP risultanti dalla dichiarazione relativa all’anno d’imposta 2007, a seguito del pagamento di una cartella emessa per controllo automatizzato della dichiarazione successiva, in cui erano stati riportati i crediti dell’anno precedente. L’Agenzia delle Entrate negava il rimborso, deducendo che il pagamento della cartella era avvenuto mediante l’utilizzo di un credito relativo all’anno 2012, risultato inesistente, circostanza che aveva comportato l’emissione di un atto di recupero.

La CTP accoglieva il ricorso della contribuente e la CTR rigettava l’appello erariale, ritenendo dimostrato il pagamento. L’Agenzia proponeva ricorso per cassazione, deducendo, con due motivi, la nullità della sentenza per motivazione apparente e la violazione dell’art. 21 del d.lgs. n. 546/1992 e dell’art. 30 del d.P.R. n. 633/1972, per non aver verificato la sussistenza effettiva dei crediti.

La Motivazione della Corte

La Corte di cassazione ha accolto i motivi di ricorso, esaminati unitariamente per la loro connessione. Ha preliminarmente disatteso l’eccezione di “intervenuta conciliazione” sollevata dalla contribuente, genericamente richiamata senza precisarne contenuto, data o effettiva incidenza sulla controversia. Il difetto di specificità, ha precisato il Collegio, impedisce al giudice di verificarne la decisività.

Nel merito, la Corte ha richiamato il principio secondo cui, nelle liti di rimborso, sia per le imposte dirette sia per l’IVA, il contribuente è attore in senso sostanziale (richiamando Cass. n. 35042/2023, n. 25999/2022, n. 23862/2020, n. 17239/2019 e n. 18644/2023). Ne consegue che l’onere della prova del credito grava sul contribuente, che assume la posizione di creditore dell’Erario.

Tale onere non può ritenersi assolto dal solo pagamento documentato con modello F24, quando l’Amministrazione contesti l’inesistenza del credito utilizzato per il versamento, come nel caso di specie. La CTR, invece, si era limitata a rilevare in forma lapidaria l’avvenuto pagamento e il successivo sgravio, senza confrontarsi con le contestazioni dell’Ufficio circa l’inesistenza del credito e la non riferibilità dello sgravio alla cartella controversa.

La Corte ha quindi cassato la sentenza, ritenendo che il giudice di rinvio — la Corte di Giustizia Tributaria di II grado della Calabria — dovrà accertare in modo puntuale e rigoroso l’effettiva sussistenza del credito, senza arrestarsi a profili meramente formali.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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