Credito ipotecario verso terzo datore: reclamo al piano di riparto nel fallimento (Cass. civ. Sez. I n. 975 del 15.01.2025)
Principi di diritto (Massima)
Il creditore titolare di ipoteca su beni compresi nel fallimento, costituiti in garanzia per crediti vantati verso un debitore diverso dal fallito, non è tenuto a proporre domanda di ammissione allo stato passivo: non essendo creditore del fallito, non può avvalersi del procedimento di verificazione di cui al titolo II, capo V, della legge fallimentare. Egli può intervenire nel procedimento fallimentare in vista della ripartizione dell’attivo e chiedere di partecipare alla distribuzione delle somme ricavate dalla liquidazione dei beni ipotecati. Avverso il piano di riparto che escluda o includa il suo diritto egli può proporre reclamo ai sensi dell’art. 110, comma 3, l. fall.. Il giudicato endofallimentare fa stato solo nell’ambito della procedura concorsuale in cui si forma e ai soli fini del concorso.
Il Fatto
Una società, succeduta a una banca e rappresentata da una mandataria, vantava verso una società poi fallita un credito di € 224.461 derivante da un mutuo fondiario garantito da ipoteca su immobili che la mutuataria aveva successivamente trasferito a una seconda società, anch’essa dichiarata fallita. La creditrice chiese di partecipare al riparto delle somme ricavate dalla liquidazione di quei beni, acquisiti all’attivo del fallimento della seconda società, qualificabile come terza datrice di ipoteca.
Il giudice delegato dichiarò l’istanza inammissibile e il reclamo ex art. 26 l. fall. fu rigettato dal Tribunale di Venezia con decreto del 10.12.2020, sul duplice rilievo che la creditrice era già stata ammessa al chirografo nel fallimento della debitrice e che, in ogni caso, avrebbe dovuto presentare domanda di ammissione al passivo. Da qui il ricorso per cassazione, articolato in due motivi.
La Motivazione della Corte
La Corte riconosce anzitutto l’ammissibilità del ricorso ex art. 111 Cost., trattandosi di provvedimento decisorio e definitivo, con cui il tribunale, con statuizione non altrimenti impugnabile, ha negato il diritto della creditrice di soddisfarsi sul ricavato della vendita dei beni ipotecati. Nel merito, il ricorso è dichiarato manifestamente fondato.
La fattispecie viene ricondotta alla figura della responsabilità senza debito, caratterizzata dalla dissociazione tra chi è tenuto all’adempimento del debito, cioè la beneficiaria del mutuo, e chi è proprietario dei beni sui quali si esercita l’azione esecutiva del titolare della prelazione.
Il ragionamento del tribunale è censurato su un duplice piano. Esso è totalmente immotivato, perché non chiarisce cosa si sia inteso per “fondiarietà” del credito né perché la sua assenza sia stata desunta da un provvedimento di ammissione al chirografo verosimilmente adottato proprio perché i beni ipotecati non erano stati acquisiti all’attivo del fallimento della debitrice. Ed è inoltre palesemente errato, perché il giudicato endofallimentare fa stato solo nell’ambito della procedura cui inerisce e ai soli fini del concorso: l’ammissione al chirografo nel fallimento della debitrice non preclude la partecipazione al riparto nel fallimento della terza datrice.
Quanto alle modalità di partecipazione al riparto, la Corte richiama le Sezioni Unite n. 8557/2023, che hanno escluso la necessità del procedimento di verificazione dello stato passivo per i creditori muniti di pegno o ipoteca su beni del fallito costituiti in garanzia di crediti verso debitori diversi. Tali creditori possono intervenire in vista della ripartizione dell’attivo e avverso il piano di riparto che escluda o includa il loro diritto è ammesso reclamo ex art. 110, comma 3, l. fall., avente ad oggetto l’esistenza, la validità e l’opponibilità della garanzia, oltre all’an e al quantum del debito garantito, con valore endoconcorsuale.
Ne consegue che la creditrice ipotecaria non era tenuta a proporre domanda di ammissione al passivo. Il ricorso è accolto, il decreto impugnato è cassato e la causa è rinviata al Tribunale di Venezia, in diversa composizione, che regolerà anche le spese del giudizio di legittimità.
Nota della Redazione
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