Rinuncia al ricorso in cassazione ed esclusione del contributo unificato aggiuntivo (Cass. civ. Sez. I n. 3852 del 15.02.2025)

Principi di diritto (Massima)
La rinuncia congiunta agli atti del giudizio di cassazione, sottoscritta dai difensori muniti di procura speciale, determina l’estinzione del processo per sopravvenuta cessazione della materia del contendere. L’art. 13, comma 1 quater, del d.P.R. n. 115 del 2002, nel testo introdotto dall’art. 1, comma 17, della l. n. 228 del 2012, non trova applicazione in caso di rinuncia al ricorso per cassazione. Il contributo unificato aggiuntivo, misura eccezionale a carattere sanzionatorio, opera nei soli casi tipici del rigetto dell’impugnazione, della sua declaratoria di inammissibilità o di improcedibilità, e non è suscettibile di interpretazione estensiva o analogica.

Il Fatto

La società ricorrente aveva acquistato, ai sensi degli artt. 1260 e ss. cod. civ., i crediti per provvigioni e indennità di fine mandato vantati da cinque agenti nei confronti di una società poi fallita, per un importo complessivo di oltre quattrocentomila euro. Aveva quindi compensato parte di quei crediti con un proprio debito di pari importo e aveva agito in via monitoria davanti al Tribunale di Chieti, ottenendo un decreto ingiuntivo per il residuo di oltre trecentomila euro.

Dichiarato il fallimento della società debitrice, il giudizio di opposizione veniva interrotto e la ricorrente presentava domanda di insinuazione al passivo. Il giudice delegato ammetteva solo una parte dei crediti, respingendo gli ulteriori. L’opposizione avverso lo stato passivo era rigettata dal Tribunale di Pisa con decreto del 13.07.2021. La società proponeva ricorso per cassazione affidato a quattro motivi. Nel corso del giudizio le parti depositavano un atto congiunto di rinuncia agli atti datato 31.10.2024, sottoscritto dai difensori muniti di procura speciale.

La Motivazione della Corte

La Corte rileva in via preliminare che la rinuncia intervenuta è stata avanzata da entrambe le parti con atto congiunto e sottoscritta dai difensori dotati di procura speciale. Il Collegio non può che prenderne atto e dichiarare l’estinzione del giudizio di cassazione, senza esaminare i motivi di ricorso.

Quanto al contributo unificato, la Corte dà continuità all’orientamento secondo cui l’art. 13, comma 1 quater, del d.P.R. n. 115 del 2002 pone a carico del ricorrente rimasto soccombente l’obbligo di versare un ulteriore importo, ma tale misura non opera in caso di rinuncia al ricorso per cassazione.

La ragione è duplice. Da un lato, il contributo aggiuntivo è previsto per i soli casi tipici del rigetto dell’impugnazione, della declaratoria di inammissibilità o di improcedibilità: evenienze che presuppongono una decisione di merito negativa per il ricorrente e non una cessazione del processo per fatto sopravvenuto e concordato tra le parti. Dall’altro, si tratta di una misura eccezionale, “lato sensu” sanzionatoria, soggetta al principio di stretta interpretazione e pertanto non estensibile in via analogica a ipotesi non espressamente contemplate.

La Corte richiama sul punto i precedenti di Cass., sez. 6-1, n. 23175 del 2015 e Cass., sez. 6-1, n. 19071 del 2018, che hanno già affermato l’inapplicabilità della disposizione alla rinuncia al ricorso. Ne consegue che nessun ulteriore importo è dovuto dalla parte rinunciante a titolo di contributo unificato, e il giudizio è dichiarato estinto con il solo dispositivo, senza pronuncia sulle spese.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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