Fallimento sopravvenuto e sentenza di rigetto: l’impugnazione del creditore non è improcedibile (Cass. civ. Sez. 3 n. 14316 del 14.05.2026)
Principi di diritto (Massima)
La disposizione dell’art. 96, secondo comma, n. 3, legge fall., nella formulazione applicabile ratione temporis, va interpretata estensivamente e trova applicazione anche nel caso in cui il fallimento sopravvenga alla sentenza di rigetto della domanda proposta da un creditore. Il creditore è quindi onerato di impugnare la sentenza onde evitarne il passaggio in giudicato. Tale interpretazione, coerente con il principio di ragionevole durata del processo di cui all’art. 111 Cost., implica che, ove il giudizio, interrottosi per la dichiarazione di fallimento, sia proseguito dal curatore o nei suoi confronti, la sentenza di accertamento del credito emessa in riforma di quella di primo grado spiega efficacia nei confronti del fallimento.
Il Fatto
La società Hotel Cristallo Relais s.r.l. aveva convenuto in giudizio la società Cristallo 90 s.r.l., chiedendone la condanna al rimborso delle spese di manutenzione straordinaria e urgente e al risarcimento dei danni. Il Tribunale di Tivoli aveva rigettato la domanda con ordinanza del 20 marzo 2018. Due giorni dopo, il 22 marzo 2018, il medesimo Tribunale dichiarava il fallimento della società convenuta. La società attrice proponeva appello avverso la sentenza di rigetto, ma la Corte d’appello di Roma, accogliendo l’eccezione della Curatela, dichiarava improcedibile l’impugnazione, ritenendo che l’accertamento del credito fosse devoluto in via esclusiva al giudice delegato al fallimento.
La Motivazione della Corte
La Corte di cassazione ha accolto il ricorso, enunciando il principio dell’applicabilità estensiva dell’art. 96, secondo comma, n. 3, legge fall. Il Collegio ha preliminarmente ricostruito il canone dell’universalità soggettiva del concorso, desumibile dal combinato disposto degli artt. 51 e 52 legge fall., che comporta la soggezione dei creditori alle norme sulla formazione dello stato passivo.
Tale principio, ha precisato la Corte, opera quando il fallimento sia dichiarato prima della sentenza di primo grado. In tal caso, il giudice investito della domanda proposta con rito ordinario deve dichiararne l’inammissibilità, l’improcedibilità o l’improponibilità, trattandosi di questione di rito e non di competenza.
Diversamente, quando il fallimento sopravvenga alla sentenza di rigetto della domanda del creditore, l’azione non è improcedibile. Applicando l’orientamento giurisprudenziale consolidato, la Corte ha ritenuto che la norma, sebbene testualmente riferita alla sentenza di condanna, debba interpretarsi estensivamente. Ne consegue l’onere del creditore di impugnare la sentenza di rigetto nei confronti del fallimento per evitarne il giudicato, e la legittimazione del curatore a resistere all’impugnazione, proseguendo il giudizio interrotto.
La Corte ha pertanto cassato la sentenza impugnata, che aveva erroneamente dichiarato l’improcedibilità dell’appello, rinviando ad altra sezione della Corte d’appello di Roma per l’esame del merito del gravame.
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Nota della Redazione
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