Poteri istruttori officiosi e soglie di fallibilità nel procedimento prefallimentare (Cass. civ. Sez. 1 n. 23710 del 21.07.2026)

Principi di diritto (Massima)
Nel procedimento volto alla dichiarazione di fallimento, l’art. 1, comma 2, l. fall. pone a carico del debitore l’onere di provare di essere esente da fallimento, gravandolo della dimostrazione del non superamento congiunto dei parametri ivi prescritti. Il potere di indagine officiosa del tribunale, che si esplica nell’acquisizione di informazioni urgenti, nell’utilizzazione dei dati dei ricavi lordi e nell’assunzione dei mezzi di prova officiosi nel giudizio di impugnazione ex art. 18 l. fall., costituisce una facoltà necessariamente discrezionale: il suo mancato esercizio non determina l’illegittimità della sentenza e, ove congruamente motivato, non è sindacabile in cassazione. Nel giudizio prefallimentare non trova applicazione il meccanismo di cui all’art. 337 c.p.c., vertendosi su un accertamento incidentale dell’eccezione di mancato superamento delle soglie di fallibilità; nella soglia dei debiti di cui alla lett. c) della norma vanno inclusi anche i debiti contestati.

Il Fatto

Con sentenza del 22/03/2021, il Tribunale di Livorno dichiarava il fallimento di una società a responsabilità limitata unipersonale, la quale proponeva reclamo ai sensi dell’art. 18 l. fall.

La Corte d’appello di Firenze rigettava il reclamo, ritenendo infondate le censure relative alla mancata attivazione dei poteri istruttori officiosi e alla errata valutazione delle soglie di non fallibilità. La società proponeva quindi ricorso per cassazione, affidato a due motivi.

La Motivazione della Corte

Con il primo motivo, la ricorrente denunciava la violazione degli artt. 15, comma 6, e 18, comma 10, l. fall., per non avere la corte territoriale disposto l’ordine di esibizione richiesto nei confronti dell’Agenzia delle Entrate, al fine di verificare la completa inattività della società e il mancato superamento delle soglie di fallibilità.

La Corte di cassazione ha dichiarato la censura inammissibile. Ha ribadito che, nel procedimento prefallimentare, l’onere di provare l’esenzione dal fallimento grava sul debitore. Il potere di indagine officiosa del giudice costituisce, invece, una facoltà discrezionale, non rimessa a presupposti vincolanti, richiedendo una valutazione circa l’incompletezza del materiale probatorio e l’utilità di quello da acquisire. Il mancato esercizio di tale facoltà non determina pertanto l’illegittimità della sentenza e non è sindacabile in sede di legittimità se congruamente motivato, come nel caso di specie, in cui la valutazione si era incentrata sulla soglia dei debiti di cui alla lett. c) della norma.

Con il secondo motivo, la ricorrente deduceva la violazione dell’art. 337 c.p.c., per avere la corte d’appello disapplicato le sentenze di primo grado non definitive del Giudice del lavoro e della Commissione tributaria provinciale, senza sospendere il giudizio in attesa della loro definitività.

Anche tale motivo è stato ritenuto inammissibile. La Suprema Corte ha precisato che nel giudizio prefallimentare non viene in rilievo il meccanismo di cui all’art. 337 c.p.c., trattandosi di un accertamento incidentale sulla eccezione del debitore di mancato superamento delle soglie di fallibilità. A tal fine, nella soglia dei debiti rilevante ai sensi della lett. c) vanno inclusi anche i debiti contestati, e la corte territoriale ha legittimamente fatto riferimento alle risultanze dello stato passivo fallimentare, dando atto del contenzioso pendente.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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