Inammissibile il ricorso del PG sulla concessione delle attenuanti generiche al concorrente (Cass. pen. Sez. I n. 33146 del 07.10.2025)

Principi di diritto (Massima)
La concessione delle circostanze attenuanti generiche e il relativo giudizio di bilanciamento ex art. 69 cod. pen. costituiscono espressione di discrezionalità del giudice di merito, il quale deve motivare la scelta nei soli limiti atti a far emergere l’adeguamento della pena concreta alla gravità effettiva del reato e alla personalità dell’agente. Tali attenuanti possono essere riconosciute a un concorrente e negate all’altro senza che ne derivi contraddittorietà della motivazione, purché alla diversità dei giudizi corrisponda una diversa valutazione della gravità dei fatti e della capacità a delinquere. Il vizio di motivazione per contraddittorietà consiste in un insanabile contrasto interno alla medesima sentenza e non può essere ravvisato nel raffronto con altra pronuncia, anche resa nello stesso procedimento. La parziale omissione di pronuncia su taluni capi di imputazione produce la nullità parziale della sentenza, rilevabile anche d’ufficio, con restituzione degli atti al primo giudice, senza che il giudice di appello possa decidere nel merito.

Il Fatto

La Corte di assise di appello, in riforma della pronuncia resa in primo grado all’esito di giudizio abbreviato, ha rideterminato la pena inflitta all’imputato riconoscendo le circostanze attenuanti generiche in regime di equivalenza rispetto alle aggravanti, in considerazione del ruolo ritenuto meno grave assunto dal concorrente nella vicenda omicidiaria.

Avverso tale sentenza hanno proposto ricorso sia il Procuratore generale, deducendo l’erronea applicazione degli artt. 62-bis e 69 cod. pen. e il vizio di motivazione, sia l’imputato, lamentando la violazione del divieto di bis in idem e di reformatio in peius, l’inattendibilità delle dichiarazioni dei collaboratori e la mancata applicazione dell’art. 7 legge n. 203 del 1991.

La Motivazione della Corte

La Corte dichiara inammissibile il ricorso della parte pubblica. Il primo motivo, ad onta dell’intestazione, non prospetta una violazione di legge ma censura la scelta di merito di concedere il beneficio a un concorrente per il ruolo ritenuto meno grave. La Corte ribadisce che la concessione delle attenuanti generiche è un giudizio di fatto rimesso alla discrezionalità del giudice, il quale deve motivare nei soli limiti atti a far emergere la valutazione sull’adeguamento della pena concreta alla gravità effettiva del reato e alla personalità dell’agente, secondo i criteri dell’art. 133 cod. pen.

Il beneficio può essere riconosciuto a un imputato e negato al concorrente nello stesso reato, senza contraddittorietà della motivazione, quando alla diversità dei giudizi corrisponda una diversa valutazione dei fatti e della capacità a delinquere. Le attenuanti non costituiscono oggetto di benevola concessione né un diritto in assenza di elementi negativi, ma il riconoscimento di elementi di segno positivo.

Quanto al secondo motivo, la Corte esclude il dedotto vizio di motivazione per contraddittorietà, precisando che esso consiste in un insanabile contrasto interno alla medesima sentenza e non può configurarsi nel raffronto con altra pronuncia, anche resa nello stesso procedimento. La contraddittorietà esterna non integra il vizio, essendo naturale conseguenza della libertà di apprezzamento di ogni organo giurisdizionale.

Il ricorso dell’imputato è rigettato. Sul primo motivo, la Corte ricostruisce la vicenda processuale: la sentenza di primo grado aveva omesso di statuire su tre capi di imputazione; la pronuncia di appello ne aveva dichiarato la nullità parziale con regressione del procedimento. La Corte afferma che spetta al giudice di appello rilevare anche d’ufficio la nullità di cui all’art. 546, comma 3, cod. proc. pen. e rimettere gli atti al primo giudice, non potendo decidere nel merito su un reato per cui sia mancata la pronuncia. La nullità parziale non fa formare giudicato sul punto annullato, escludendo la violazione del divieto di reformatio in peius.

Il secondo motivo è dichiarato inammissibile per difetto della cd. prova di resistenza: il ricorrente non si confronta con le residue fonti di accusa. Il terzo motivo è inammissibile perché prospetta questione non devoluta con il gravame. I motivi nuovi restano assorbiti.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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