Obbligo di integrazione probatoria ex art 507 cod proc pen (Cass. pen. Sez. III n. 41523 del 29.12.2025)

Principi di diritto (Massima)
In tema di reati in materia di reddito di cittadinanza, qualificati dalle Sezioni Unite n. 49686 del 2023 come reati di pericolo concreto a consumazione anticipata, il giudice davanti a lacune probatorie decisive sull’an e quantum del beneficio ha il potere-dovere di disporre anche d’ufficio, ai sensi dell’art. 507 cod. proc. pen., l’assunzione dei mezzi di prova indispensabili alla decisione. L’omesso esercizio di tale potere, in presenza di lacune riconosciute come decisive, integra violazione di legge e determina nullità della sentenza. Non è rimessa alla discrezionalità del giudice la scelta tra disporre gli accertamenti necessari e il proscioglimento dell’imputato.

Il Fatto

Il Procuratore Generale presso la Corte d’appello di Catania ricorre per cassazione avverso la sentenza del Tribunale di Catania che, con formula dubitativa, aveva assolto l’imputata dai reati a lei ascritti per insufficienza di prova. L’accusa contestava di aver omesso, nelle Dichiarazioni Sostitutive Uniche (DSU) prodromiche alle domande di Reddito di Cittadinanza (RdC), di dichiarare sia i propri redditi da lavoro autonomo sia quelli del padre, di cui era fiscalmente a carico.

Il Tribunale aveva rilevato che dagli atti non emergeva l’ammontare dei redditi del padre, né vi era documentazione idonea ad attestare il lavoro svolto; il teste si era limitato ad affermare l’incompatibilità tra i redditi paterni e l’emolumento percepito, senza quantificarli. Il PG ricorre per violazione di legge in relazione all’art. 507 cod. proc. pen.

La Motivazione della Corte

La Corte affronta il tema del rapporto tra le lacune probatorie sull’an e quantum del beneficio e i poteri istruttori officiosi del giudice. Richiamando le Sezioni Unite n. 49686 del 2023, ribadisce che il reato di cui all’art. 7 d.l. 4/2019 è di pericolo concreto a consumazione anticipata: sono punibili solo le condotte concretamente idonee a far ottenere un beneficio non spettante o più elevato.

Tale accertamento richiede necessariamente la conoscenza dei redditi del nucleo familiare, secondo il d.P.C.m. 159/2013 e le Istruzioni DSU. Nel caso di specie, il Tribunale ha esplicitamente riconosciuto l’assenza dell’ammontare dei redditi del padre e la genericità della prova orale; senza quei dati non era possibile valutare l’offensività concreta della condotta.

La Corte qualifica l’art. 507 cod. proc. pen. come strumento necessario per evitare decisioni fondate su vuoti probatori essenziali. I poteri istruttori officiosi sono esercitabili anche in funzione di supplenza dell’inerzia delle parti, quando le lacune non consentono la decidibilità del giudizio, essendo la completezza dei dati cognitivi funzionale al migliore accertamento della verità, corollario del principio di obbligatorietà dell’azione penale (Sez. VI n. 25770 del 2019).

I dati reddituali sono agevolmente acquisibili presso Agenzia delle Entrate e INPS e presentano affidabilità istituzionale. L’omessa acquisizione documentale, pur riconosciuta come decisiva, integra violazione di legge (mancato esercizio dei poteri istruttori e assenza di motivazione; Sez. I n. 39490 del 2023). Né l’affidamento al CAF né la restituzione delle somme neutralizzano la verifica dell’offensività concreta richiesta dalle Sezioni Unite: senza i dati reddituali, l’assoluzione poggia su un non liquet evitabile tramite l’art. 507 cod. proc. pen.

La sentenza è dunque annullata con rinvio al Tribunale di Catania, in diversa persona fisica, per nuovo giudizio.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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