Concordato in appello, ingente quantità e diniego delle attenuanti prevalenti (Cass. pen. Sez. VI n. 3080 del 27.01.2025)
Principi di diritto (Massima)
La proposta di concordato in appello ex art. 599-bis cod. proc. pen. proveniente dal solo difensore, priva della procura speciale conferita dall’imputato, deve ritenersi tamquam non esset, perché non riferibile all’imputato. Il silenzio serbato sul punto dalla sentenza d’appello non ne inficia la tenuta, rendendo inconferente la censura di pretermissione. La mancata comunicazione alla difesa delle conclusioni scritte della parte pubblica non determina nullità quando l’atto, per il suo tenore oggettivo, non arrechi alcun concreto nocumento alle prerogative difensive. L’aggravante della ingente quantità ex art. 80, comma 2, d.P.R. n. 309 del 1990 è legittimata dal rilievo ponderale del carico e dalle modalità di occultamento, che escludono la figura del vettore inconsapevole. È inammissibile per genericità la censura sul diniego di prevalenza delle attenuanti generiche che non indichi elementi fattuali pretermessi dal giudice di merito.
Il Fatto
La Corte d’appello di Catanzaro ha confermato la condanna resa dal Tribunale di Castrovillari in esito a giudizio abbreviato nei confronti dell’imputato, per il reato di cui agli artt. 73, comma 1, e 80, comma 2, d.P.R. n. 309 del 1990, contestato per la detenzione di oltre dieci chilogrammi di cocaina occultata all’interno della propria autovettura.
Avverso la sentenza d’appello il ricorrente ha proposto ricorso per cassazione articolando quattro motivi: la lesione delle prerogative difensive per la mancata comunicazione delle conclusioni scritte della parte pubblica; la pretermissione del concordato raggiunto con la Procura; la ritenuta ascrivibilità soggettiva dell’aggravante della ingente quantità; la mancata prevalenza delle attenuanti generiche e la misura della pena irrogata.
La Motivazione della Corte
La Corte esamina anzitutto il primo motivo. Rileva che le conclusioni della Procura Generale non furono comunicate alla difesa, ma che le stesse erano in realtà prive di contenuto, perché il foglio allegato alla comunicazione era in bianco. Le conclusioni trascritte in sentenza costituiscono quindi il frutto di un evidente errore materiale, confermato dal loro contenuto. Resta così indimostrato il nocumento arrecato alle prerogative difensive, che il ricorrente trascura di concretizzare.
Quanto al secondo motivo, la Corte osserva che la richiesta di concordato ex art. 599-bis cod. proc. pen. proveniva esclusivamente dal difensore, poi rinunziante al mandato, e difettava della procura speciale dell’imputato, mai rilasciata. Nella rinunzia al mandato si evidenziava anzi il rifiuto del ricorrente di aderire al concordato. L’assenso caduto sulla proposta dalla Procura Generale non vale a mutare la conclusione: la procura non è mai pervenuta e il difensore rimasto non ha ribadito né ratificato la proposta. Il concordato doveva perciò ritenersi tamquam non esset, non riferibile all’imputato, e il silenzio della sentenza sul punto non ne inficia la tenuta.
La Corte affronta poi l’aggravante della ingente quantità, contestata sul solo versante soggettivo. Il rilievo ponderale del carico trasportato legittima l’idea della poca credibilità logica di un trasporto inconsapevole, conclusione supportata dall’uso di un mezzo di proprietà del ricorrente e dalle modifiche apportate per occultare la sostanza. Il percorso logico-argomentativo non presenta manifeste incongruenze; i profili partecipativi emergenti dagli atti non consentono di affermare un ruolo secondario o la dedotta estraneità dell’imputato.
Infine, le censure sul trattamento sanzionatorio sono dichiarate inammissibili. Quanto al bilanciamento tra circostanze, il ricorso difetta di specificità, non segnalando elementi fattuali e logici pretermessi dal motivare. Quanto al discostamento dal minimo edittale, la Corte di merito ha adeguatamente motivato facendo riferimento alla gravità del fatto rapportata alla qualità e quantità della sostanza detenuta. Alla reiezione del ricorso segue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali.
Nota della Redazione
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