Gravità indiziaria e presunzione di pericolosità nel delitto di associazione mafiosa (Cass. pen. Sez. VI n. 8923 del 04.03.2025)

Principi di diritto (Massima)
In tema di misure cautelari personali, il controllo di legittimità della Corte di cassazione è circoscritto all’esame del contenuto dell’atto impugnato, per verificare le ragioni giuridiche che lo hanno determinato e l’assenza di illogicità evidenti, senza alcun potere di revisione degli elementi materiali e fattuali né di rivalutazione delle condizioni soggettive dell’indagato. L’erronea valutazione dei gravi indizi di colpevolezza e delle esigenze cautelari è rilevabile solo se si traduca in violazione di specifiche norme di legge o in mancanza o manifesta illogicità della motivazione. Ai fini del superamento della presunzione di pericolosità di cui all’art. 275, comma 3, cod. proc. pen., il tempo trascorso dai fatti non assume valenza astratta, ma va posto in connessione con la concreta fattispecie: il quantum di prova richiesto è direttamente proporzionale al curriculum criminale e alla personalità del soggetto, sicché il mancato superamento presuppone la deduzione e il rinvenimento di elementi significativi, specifici e concreti.

Il Fatto

Il Tribunale di Bari ha confermato l’ordinanza con cui era stata applicata la misura della custodia in carcere nei confronti di un indagato, ritenuto gravemente indiziato del delitto di partecipazione ad associazione mafiosa, dapprima facente capo a un clan e poi confluito in altro sodalizio.

L’indagato ha proposto ricorso per cassazione con un unico motivo, deducendo violazione di legge e vizio di motivazione in ordine al giudizio di gravità indiziaria e alle ritenute esigenze cautelari. Ha lamentato che il Tribunale, a fronte di un’imputazione muta sulla descrizione del contributo concreto al sodalizio, si sarebbe limitato a richiamare e trascrivere gli elementi della domanda cautelare, valorizzando la spedizione punitiva e un contesto ambientale generico.

La Motivazione della Corte

La Corte ha dichiarato il ricorso infondato, ai limiti dell’inammissibilità. Quanto al giudizio di gravità indiziaria, il Tribunale ha richiamato il titolo cautelare genetico e ha rilevato che i profili della sussistenza del sodalizio e della valutazione dei collaboratori di giustizia non erano stati contestati in quella sede. Il ricorrente si è limitato a riproporre testualmente la memoria depositata in sede di riesame, con un assertivo riferimento alla genericità delle dichiarazioni.

Nel merito, il Tribunale ha richiamato le dichiarazioni di numerosi collaboratori, che hanno tutti indicato l’indagato come affiliato al gruppo e dedito, nell’ambito del sodalizio, allo spaccio di sostanze stupefacenti. Le asserite discrasie declaratorie non inficiano la capacità dimostrativa in ordine al suo coinvolgimento, essendo l’indagato indicato da tutti tra i soggetti esecutori del grave fatto mafioso; la discrasia, quanto agli esecutori, attiene al più al nome di uno dei componenti della spedizione.

La Corte ha ricordato la consolidata giurisprudenza sui limiti di sindacabilità dei provvedimenti cautelari: il controllo di legittimità non riguarda la ricostruzione dei fatti né l’apprezzamento sull’attendibilità delle fonti e sulla concludenza dei dati probatori, non essendo ammissibili censure che, pur investendo formalmente la motivazione, si risolvano nella prospettazione di una diversa valutazione delle circostanze (Sez. F n. 47748 del 11.08.2014; Sez. 6 n. 2146 del 25.05.1995; Sez. 7 n. 12406 del 19.02.2015).

Quanto alle esigenze cautelari, il Tribunale ha fatto riferimento alla presunzione di pericolosità e ha evidenziato il coinvolgimento stabile dell’indagato, insieme ad altri membri della famiglia, nel traffico di stupefacenti, con condanna anche in grado di appello. La Corte ha chiarito che il tempo silente non ha valenza astratta, ma va conformato al caso concreto, alla storia e alla personalità del soggetto: il quantum di prova necessario per superare la presunzione è proporzionale al curriculum criminale (Sez. 6 n. 19787 del 26.03.2019). Nella specie, gli elementi significativi, specifici e concreti non sono stati né dedotti né rinvenuti. Al rigetto consegue la condanna del ricorrente alle spese processuali.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

Riferimenti normativi

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