Criteri di scelta nel licenziamento collettivo: oggettività e verificabilità (Cass. civ. Sez. Lavoro n. 10177 del 16.04.2024)

Principi di diritto (Massima)
In tema di licenziamento collettivo, i criteri di scelta dei lavoratori da collocare in mobilità devono essere tutti e integralmente basati su elementi oggettivi e verificabili, idonei a formare una graduatoria rigida e controllabile in fase applicativa, senza margini di valutazione discrezionale. La comparazione deve svolgersi nell’ambito dell’intero complesso organizzativo e produttivo, coinvolgendo lavoratori di analoghe professionalità e similare livello, tenendo conto non solo delle mansioni concretamente svolte, ma anche della capacità professionale di tutti gli addetti ai settori da sopprimere rispetto a quelli che sopravvivono. Grava sul datore di lavoro l’onere di allegare i criteri e di provarne la puntuale applicazione; solo se tali criteri sono idonei a consentire al lavoratore la contestazione e la comparazione sorge in capo a quest’ultimo l’onere di dimostrare l’illegittimità della scelta.

Il Fatto

La società datrice di lavoro avviava una procedura di licenziamento collettivo per riduzione di personale, comunicata nel maggio 2018. Il lavoratore impugnava il provvedimento e il Giudice del lavoro di Catanzaro respingeva le domande originarie.

In accoglimento del reclamo del lavoratore, la Corte d’Appello di Catanzaro riformava la sentenza, annullava il licenziamento e condannava la società alla reintegrazione nel posto di lavoro, al pagamento di un’indennità risarcitoria pari a dodici mensilità della retribuzione globale di fatto e al versamento dei contributi. La Corte distrettuale riteneva i criteri di scelta generici, valutativi e discrezionali, privi di parametri oggettivi e verificabili. La società proponeva ricorso per cassazione con sei motivi; il lavoratore rimaneva intimato.

La Motivazione della Corte

La Corte esamina preliminarmente il sesto motivo, attinente ai principi di trasparenza e verificabilità dei criteri di scelta. Richiama la giurisprudenza consolidata secondo cui tali criteri devono essere basati su elementi oggettivi e verificabili e non possono implicare valutazioni discrezionali, neanche in deroga a criteri in sé oggettivi (Cass. n. 12544/2011, Cass. n. 10119/2022).

La comparazione tra lavoratori deve avvenire nell’ambito dell’intero complesso organizzativo e produttivo, coinvolgendo professionalità analoghe e similare livello; la scelta che non tenga conto del possesso di professionalità equivalenti è illegittima (Cass. n. 33889/2022, Cass. n. 7987/2018). Il riferimento alla fungibilità e alla professionalità impone di considerare non solo le mansioni concretamente svolte, ma anche la capacità professionale di tutti gli addetti ai settori soppressi rispetto a quelli che sopravvivono (Cass. n. 9128/2023, Cass. n. 6086/2021, Cass. n. 23041/2018).

La Corte rileva che il giudice di merito si è conformato a tali principi. La deroga ai criteri legali è legittima, ma l’apprezzamento della rispondenza dei criteri tecnico-organizzativi applicati al caso concreto è valutazione di fatto, estranea al giudizio di legittimità. La sentenza gravata ha congruamente motivato la carenza di trasparenza e verificabilità, per difetto di oggettività e per l’analogo inquadramento dei destinatari del licenziamento rispetto agli esclusi.

Ne deriva l’inammissibilità dei motivi primo, quarto e quinto: le ragioni organizzative, le competenze e la comparazione non sono state omesse, ma valutate nel merito. Le censure esprimono un dissenso sulla valutazione dei fatti, estraneo al giudizio di cassazione (Cass. n. 15568/2020, Cass. n. 20814/2018). È inammissibile anche il secondo motivo, poiché il sindacato sulla motivazione è circoscritto al minimo costituzionale ex art. 111, sesto comma, Cost. (Cass. S.U. n. 8053/2014).

Il terzo motivo è infondato. L’art. 5 legge n. 223/1991 pone a carico del datore l’onere di dimostrare la puntuale applicazione dei criteri di scelta, quale fatto impeditivo. Al lavoratore incombe dimostrare l’illegittimità della scelta solo se il datore ha comunicato criteri idonei alla contestazione e alla comparazione; diversamente nessun onere è ravvisabile in capo al lavoratore (Cass. n. 27165/2009, Cass. n. 15228/2022). La Corte territoriale ha accertato che la parte datoriale non ha assolto i propri oneri. Il ricorso è respinto.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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