Criteri di selezione degli enti locali per i controlli sui bilanci (Corte dei Conti Sez. contr. Emilia-Romagna n. 160 del 19.12.2025)
Principi di diritto (Massima)
Nell’esercizio del controllo sulle relazioni degli organi di revisione degli enti locali, ai sensi dell’art. 1, commi 166 e seguenti, della legge n. 266/2005, la Sezione regionale di controllo definisce i criteri di selezione degli enti da assoggettare al questionario sul bilancio di previsione e sul rendiconto. La selezione deve essere espressiva della complessiva dotazione finanziaria degli enti del territorio. Gli enti che hanno deliberato il ricorso al piano di riequilibrio finanziario pluriennale di cui all’art. 243-bis TUEL sono sottoposti a uno specifico controllo, attualizzato nel tempo, e non risultano utilmente assoggettabili al questionario ordinario. Il numero degli enti selezionati è definito in sede di programmazione delle attività dell’anno successivo.
Il Fatto
La Sezione regionale di controllo per l’Emilia-Romagna ha adottato una deliberazione con cui approva i criteri di selezione degli enti locali da sottoporre al controllo dei questionari relativi al bilancio di previsione 2025-2027 e al rendiconto 2024.
Il Collegio ha rilevato che gli enti locali dell’Emilia-Romagna, al 31 dicembre 2023, sono nel numero di 330 comuni, una città metropolitana e 8 province. Su tale platea la Sezione ha ritenuto di definire criteri rappresentativi in rapporto alla complessiva dotazione finanziaria degli enti presenti sul territorio.
La Motivazione della Corte
Il fondamento del controllo è rinvenuto nell’art. 100, secondo comma, della Costituzione, nel Testo Unico sulla Corte dei conti approvato con R.D. n. 1214/1934, nella legge n. 20/1994 e nella legge n. 266/2005, che impone agli organi di revisione degli enti locali l’invio di apposite relazioni ai fini del controllo.
La Sezione ha richiamato le Linee-guida approvate dalla Sezione delle autonomie con deliberazione n. 7/SEZAUT/2025/INPR, per il bilancio preventivo 2025-2027, e con la deliberazione n. 8/SEZAUT/2025/INPR, per il rendiconto dell’esercizio 2024.
Il Collegio ha enucleato i criteri di selezione. Sono assoggettati i enti locali con parte disponibile del risultato d’amministrazione negativa. Rileva il fondo di garanzia dei debiti commerciali valorizzato a rendiconto 2024. Assume rilievo il fondo anticipazione di tesoreria non restituito al 31 dicembre 2024, nonché i giorni di utilizzo dell’anticipazione superiori a 130 nell’anno 2024. È previsto, infine, un criterio residuale per gli enti non ricompresi nei precedenti, quando si rendano necessari approfondimenti contabili e gestionali, anche in connessione a segnalazioni qualificate ed esposti.
La Sezione ha escluso dal controllo del questionario gli enti che hanno deliberato il ricorso al piano di riequilibrio finanziario pluriennale. Tali enti sono già sottoposti a uno specifico controllo, attualizzato in relazione alle disposizioni vigenti: il questionario ordinario non risulterebbe pertanto utile.
La delibera dispone la trasmissione della decisione al Presidente del Consiglio delle autonomie locali dell’Emilia-Romagna, ai Presidenti dei Consigli comunali e ai Sindaci dei Comuni, al Sindaco della Città Metropolitana di Bologna e ai Presidenti delle Province dell’Emilia-Romagna. Il numero degli enti selezionati sarà definito in sede di programmazione delle attività per l’anno 2026.
Nota della Redazione
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