Sviamento di fondi PNRR: responsabilità erariale dell’amministratore e della società beneficiaria (Corte dei Conti Sez. giur. Lazio n. 269 del 15.07.2026)
Principi di diritto (Massima)
Costituisce danno erariale da sviamento la percezione di un finanziamento pubblico agevolato, con risorse PNRR, ottenuto mediante la presentazione di dichiarazioni e dati contabili non veritieri, laddove le somme erogate non vengano restituite. Il rapporto di servizio che radica la giurisdizione contabile si instaura non solo con l’ente beneficiario ma anche con la persona fisica che, quale legale rappresentante e titolare di un rapporto organico con la società, abbia concorso alla distrazione dei fondi dalla finalità pubblicistica cui erano destinati. L’elemento soggettivo del dolo, desumibile anche dalla richiesta di rinvio a giudizio per i reati di cui all’art. 316-ter c.p. e all’art. 648-ter.1 c.p., esclude l’applicabilità della riduzione del danno prevista dall’art. 1, comma 1-octies, legge n. 20/1994. Il danno da disservizio, invece, non è risarcibile in assenza di prova della sua ontologica esistenza, non potendo la valutazione equitativa sopperire alla carenza istruttoria del requirente.
Il Fatto
La Procura regionale del Lazio ha convenuto in giudizio la società beneficiaria di un finanziamento agevolato di euro 100.000,00, concesso da Simest S.p.A. a valere sulle risorse del PNRR, e il suo legale rappresentante, chiedendone la condanna in solido al risarcimento del danno erariale.
L’istruttoria, avviata a seguito di comunicazione della Guardia di Finanza, ha rivelato che la domanda di finanziamento era basata su dati contabili non veritieri: il fatturato dichiarato per gli anni 2019 e 2020 risultava notevolmente superiore a quello effettivo, emerso dalle verifiche fiscali. Il mancato pagamento delle rate ha determinato la risoluzione contrattuale e l’avvio di azioni esecutive da parte di Simest, rimaste infruttuose. La Procura europea ha inoltre richiesto il rinvio a giudizio per i reati di indebita percezione di erogazioni pubbliche e riciclaggio.
La Motivazione della Corte
La Corte ha dichiarato la contumacia dei convenuti e affermato la propria giurisdizione, qualificando il rapporto instaurato con la Simest come rapporto di servizio, atteso che le risorse pubbliche erogate erano finalizzate alla realizzazione di un programma pubblico di spesa.
Il Collegio ha precisato che la responsabilità erariale, in caso di società beneficiaria di fondi pubblici, si estende anche ai soggetti legati all’ente da un rapporto organico, come l’amministratore, quando dai loro comportamenti sia derivata la distrazione delle somme dal fine pubblico. La condotta dell’amministratore, che aveva presentato dichiarazioni false e poi trasferito le risorse su rapporti bancari personali con causali generiche, integra gli estremi del dolo, con conseguente esclusione del potere riduttivo dell’addebito.
La domanda relativa al danno da sviamento è stata integralmente accolta, con condanna in solido al pagamento di euro 50.000,00 in favore di Simest, che dovrà riversare le somme recuperate ai fondi di provenienza.
È stata invece rigettata la domanda per il danno da disservizio: la Procura non ha fornito prova della sua esistenza in termini patrimoniali, limitandosi a una generica affermazione. La Corte ha osservato che le attività di verifica e controllo menzionate dall’accusa rientrano comunque nei compiti istituzionali di Simest.
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Nota della Redazione
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