Partecipazione a società consortile PNRR e competenza delle Sezioni Riunite (Corte dei Conti Sez. contr. Emilia-Romagna n. 161 del 19.12.2025)

Principi di diritto (Massima)
Spetta alle Sezioni Riunite in sede di controllo della Corte dei conti, e non alla Sezione regionale, la pronuncia di conformità sull’atto deliberativo di acquisizione di una partecipazione in una società consortile costituita in attuazione di un partenariato esteso secondo le linee guida del MUR e rientrante nel PNRR, quando la compagine sociale annovera una pluralità di enti pubblici insistenti su diverse regioni. In tale ipotesi la Sezione regionale di controllo, investita dell’istanza di parere ai sensi dell’art. 5, cc. 3 e 4, d.lgs. n. 175/2016, dichiara il non luogo a deliberare e trasmette gli atti alle Sezioni Riunite per i seguiti di competenza. La funzione esercitata, pur denominata “parere” dal legislatore, si concreta in un’attività di controllo.

Il Fatto

Un’università ha trasmesso alla Sezione regionale di controllo per l’Emilia-Romagna, ai sensi dell’art. 5, comma 3, d.lgs. n. 175/2016, la delibera del proprio Consiglio di amministrazione con cui approva l’adesione a una società consortile a responsabilità limitata, unitamente alle delibere del Senato accademico. L’atto riguarda l’acquisizione di una partecipazione in un organismo societario costituito, con un’unica operazione, da una pluralità di università italiane, nell’ambito di un progetto di ricerca finanziato dal MUR con risorse del PNRR.

La nota di trasmissione risulta indirizzata anche all’Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato, come previsto dalla medesima disposizione. La questione che si pone davanti alla Sezione regionale è di natura preliminare: individuare l’organo competente a pronunciarsi sull’atto deliberativo, in presenza di una fattispecie che coinvolge enti pubblici dislocati su diverse regioni.

La Motivazione della Corte

La Sezione muove dal quadro normativo dell’art. 5, cc. 3 e 4, d.lgs. n. 175/2016, come novellato dall’art. 11, comma 1, lett. a), della legge n. 118/2022. Il comma 4 ripartisce la competenza: per gli atti delle amministrazioni dello Stato e degli enti nazionali sono competenti le Sezioni Riunite; per gli atti delle regioni, degli enti locali, dei loro enti strumentali e delle università aventi sede nella regione è competente la Sezione regionale.

Il tema non è nuovo. Le Sezioni regionali di controllo per il Veneto e per l’Emilia-Romagna avevano rimesso al Presidente della Corte alcune questioni di massima sull’interpretazione delle disposizioni richiamate. Le Sezioni Riunite n. 16/SSRRCO/QMIG/2022 hanno affermato che, fermo restando il riparto generale, va dichiarata la competenza delle Sezioni Riunite nei peculiari casi di operazione di partenariato esteso attuata secondo le linee guida del MUR, inerente a un’iniziativa rientrante nel PNRR, dalla quale consegue la costituzione, con un’unica operazione, di una società consortile fortemente collegata alla struttura centrale del Ministero, da parte di una pluralità di enti pubblici insistenti su buona parte del territorio nazionale.

La Sezione richiama altresì la conseguenza qualificatoria già evidenziata dalle Sezioni Riunite: nonostante il nomen di “parere” utilizzato dal legislatore, l’attribuzione si concreta in un’attività di controllo. I parametri di valutazione sono quelli dei commi 1, 2 e 4 dell’art. 5 e degli artt. 4, 7 e 8, con riguardo alla sostenibilità finanziaria oggettiva e soggettiva e alla compatibilità con i principi di efficienza, efficacia ed economicità dell’azione amministrativa.

Applicando tale principio alla fattispecie, la Sezione rileva che l’atto di acquisizione della partecipazione nella società consortile rientra nella competenza delle Sezioni Riunite, richiamando in tal senso propri precedenti conformi. Ne deriva la declaratoria di non luogo a deliberare e la trasmissione degli atti, con la relativa documentazione, alle Sezioni Riunite in sede di controllo per i seguiti di competenza.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

Riferimenti normativi

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