Criteri tabellari di gara e interpretazione letterale della lex specialis (Cons. Stato n. 3559 del 07.05.2026)
Principi di diritto (Massima)
Nell’interpretazione della lex specialis di gara occorre privilegiare il significato letterale delle clausole e, ove esse abbiano contenuto inequivoco sul piano logico e testuale, vanno escluse letture integrative contrarie. Il sub-criterio tabellare che attribuisce un punteggio fisso al possesso di certificazioni di qualità non consente di parametrare il punteggio al numero dei certificati prodotti, quando il disciplinare non rechi alcuna specificazione in tal senso. La censura sulla composizione della Commissione giudicatrice è inammissibile se non si allega uno specifico legame tra il dedotto deficit di competenze e gli esiti valutativi dell’offerta, dovendosi valorizzare il principio del risultato di cui all’art. 1 del d.lgs. n. 36/2023. Le valutazioni sui criteri discrezionali sono sindacabili solo entro i limiti della manifesta illogicità, arbitrarietà o travisamento del fatto.
Il Fatto
Una società ha partecipato alla gara indetta da una centrale unica di committenza per l’affidamento del servizio di refezione scolastica, con aggiudicazione secondo il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa, settanta punti per la parte tecnica e trenta per quella economica. Classificatasi seconda, ha impugnato davanti al TAR Campania l’aggiudicazione in favore della prima graduata, deducendo l’erronea attribuzione del punteggio relativo al sub-criterio “D” e, in via gradata, l’incompetenza tecnica dei commissari.
Con successivi motivi aggiunti la società ha censurato la rettifica della determina di aggiudicazione e, dopo l’ostensione degli atti, ha contestato anche il punteggio del sub-criterio “F”, oltre alla sottovalutazione della propria offerta tecnica. Il TAR ha dichiarato improcedibile il ricorso principale e respinto le censure residue, senza che l’accoglimento dei motivi incrociati sovvertisse la graduatoria. Da qui l’appello.
La Motivazione della Corte
Il Collegio esamina anzitutto il motivo sul sub-criterio “F”, che attribuiva fino a otto punti per il possesso di certificazioni rilasciate da organismo accreditato, relative ad attività analoghe all’oggetto dell’appalto. L’appellante sosteneva che il punteggio dovesse essere parametrato al numero dei certificati prodotti. La tesi, secondo Palazzo Spada, poggia su una personale interpretazione della clausola, priva di conferma nel dato testuale.
Il Disciplinare di gara distingueva i punteggi discrezionali da quelli tabellari, ossia fissi e predefiniti. Per il criterio “D” era espressamente previsto il riconoscimento di un punto per ciascun prodotto biologico; per il criterio “F” nessuna specificazione del genere compariva, essendo indicato solo il massimo di otto punti. Il Collegio richiama il principio per cui va privilegiato il significato letterale delle clausole, escludendo interpretazioni integrative (Cons. Stato, Sez. V, n. 5405 del 2025; Sez. III, n. 3052 del 2021). Alla stregua di tale canone, il punteggio per il criterio “F” è fisso e indivisibile e spetta a chiunque comprovi il possesso delle certificazioni, a prescindere dal loro numero.
Né rileva l’eventuale errore della Commissione nell’attribuire ad altri concorrenti punteggi inferiori, poiché il giudice non può occuparsi di soggetti che non hanno impugnato gli esiti della procedura, pena lo sconfinamento dal thema decidendum. Quanto all’asserita irragionevolezza dell’assimilazione di offerte diverse, essa avrebbe dovuto essere fatta valere mediante impugnazione della disciplina di gara, mai proposta.
Il motivo sull’incompetenza dei commissari è inammissibile e, comunque, manifestamente infondato. Le censure sulla composizione della Commissione devono essere corredate dall’allegazione di evidenti travisamenti o incongruenze valutative, altrimenti risolvendosi in un’astratta pretesa di controllo (Cons. Stato, Sez. III, n. 9128 del 2024; n. 5858 del 2024). La competenza richiesta dall’art. 93, comma 2, del d.lgs. n. 36/2023 va riferita ad aree tematiche omogenee, con valutazione complessiva dei curricula e possibile integrazione reciproca delle professionalità (Cons. Stato, Sez. V, n. 5058 del 2019).
Infine il terzo motivo, sui sub-criteri discrezionali “A”, “C”, “E” e “2.C”, è infondato: le doglianze si esauriscono in valutazioni comparative di parte e non evidenziano profili di macroscopica illogicità o travisamento dei fatti, non essendo la valutazione delle offerte tecniche sindacabile al di fuori di tali limiti (Cons. Stato, Sez. III, n. 8621 del 2024; Sez. V, n. 8077 del 2024). L’appello è respinto, con compensazione delle spese in ragione della particolare natura tecnica delle questioni.
Nota della Redazione
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