Certificati bianchi, metodo standardizzato non applicabile se i misuratori esistono già (Cons. Stato n. 3561 del 07.05.2026)
Principi di diritto (Massima)
Nel sistema dei Certificati Bianchi il metodo a consuntivo costituisce il modello ottimale di quantificazione del risparmio energetico addizionale, perché basato su misurazione puntuale; il metodo standardizzato è ammesso in via residuale, ove ricorrano la ripetitività dell’intervento in contesti simili e la non convenienza economica dell’installazione di misuratori dedicati. I due metodi non sono fungibili: se i misuratori sono già presenti, difetta il presupposto del metodo standardizzato, dovendosi procedere all’accertamento diretto dei consumi. Il GSE non può qualificare come standardizzato un progetto misurabile a consuntivo, né convertirlo d’ufficio in progetto a consuntivo quando la domanda sia stata presentata dopo l’avvio dell’intervento, in contrasto con il requisito temporale di ammissibilità. La deroga temporale introdotta per i soli progetti standardizzati rientra nella discrezionalità del regolatore e non è irragionevole.
Il Fatto
La società presenta al GSE un Progetto standardizzato per il rilascio dei Certificati Bianchi, relativo alla installazione di LED per l’illuminazione stradale di un Comune, dichiarando di avere avviato i lavori in data anteriore alla domanda. A seguito di richiesta di integrazioni e di preavviso di rigetto, il GSE respinge l’istanza richiamando l’art. 9 del D.M. 11 gennaio 2017, poiché tutti gli impianti, nella situazione ante e post intervento, risultano dotati di misuratore di energia elettrica. Il provvedimento esclude altresì la possibilità di conversione del progetto standardizzato in progetto a consuntivo, non essendo rispettato il limite temporale dell’art. 2, comma 1, lett. o), del D.M. 11 gennaio 2017.
Il TAR Lazio respinge il ricorso, ritenendo non incentivabile con il metodo standardizzato un progetto caratterizzato dalla presenza di misuratori su tutto l’impianto, e dichiara inammissibile la censura relativa al decreto correttivo. La società appella, riproponendo la tesi della non convenienza economica dei misuratori dedicati e la illegittimità del D.M. 10 maggio 2018 per non avere esteso la deroga temporale ai progetti a consuntivo.
La Motivazione della Corte
Il Collegio ricostruisce la disciplina, rilevando che l’art. 9 del D.M. 11 gennaio 2017 individua due metodi di valutazione dei risparmi: quello a consuntivo, fondato su un programma di misura puntuale, e quello standardizzato, basato sulla misurazione di un campione rappresentativo estesa alle altre parti dell’intervento, per cui sia dimostrata la ripetitività e la non convenienza economica dei misuratori dedicati.
Il sistema dei Certificati Bianchi ruota attorno al risparmio addizionale, la cui quantificazione deve essere la più esatta e veritiera possibile. Ne deriva che il metodo ottimale è quello a consuntivo, mentre quello standardizzato opera in via residuale, quando la valutazione diretta non sia tecnicamente possibile o economicamente sostenibile. Se i misuratori sono già installati, essi non possono che essere utilizzati per l’accertamento diretto dei consumi: i due metodi, pertanto, non sono fungibili.
La Corte precisa che, ove i misuratori siano presenti solo in parte o parzialmente funzionanti, la questione si sposta sull’onere del proponente di dimostrare la non economicità dell’integrazione o sostituzione della rete di misurazione rispetto all’incentivo ottenibile. Nel caso concreto la società ha dichiarato l’avvio del progetto in data anteriore alla domanda, cosicché alla data dell’istanza il progetto a consuntivo non era più presentabile per il limite temporale dell’art. 2, lett. o), del D.M. 11 gennaio 2017; la domanda era temporalmente ammissibile solo come progetto standardizzato in forza della deroga dell’art. 2 del D.M. 10 maggio 2018.
Il GSE non avrebbe quindi potuto ammettere come standardizzato un progetto misurabile in via effettiva, né qualificarlo come progetto a consuntivo, non essendo rispettati i relativi limiti temporali. Nessun approfondimento istruttorio era necessario, trattandosi di circostanze dichiarate dalla stessa società. Quanto al secondo motivo, la Corte rileva la carenza di interesse, non essendo mai stato presentato un progetto a consuntivo, e comunque la scelta del regolatore rientra nella discrezionalità, essendo la deroga legata all’approvazione delle tipologie di intervento e alla originaria mancanza delle schede tecniche per i soli progetti standardizzati.
L’appello è pertanto respinto, con compensazione delle spese in ragione della novità delle questioni.
Nota della Redazione
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