SCIA edilizia, ricorso del terzo inammissibile se non contesta tutte le motivazioni (TAR Piemonte n. 1066 del 13.05.2026)

Principi di diritto (Massima)
In presenza di una SCIA edilizia, il terzo che si ritenga leso non può agire direttamente in sede giurisdizionale con azione di annullamento o di accertamento dell’illegittimità, ma può solo sollecitare il controllo dell’amministrazione e, avverso il diniego espresso di intervento, proporre ricorso ex art. 29 c.p.a. La tempestività del ricorso va valutata rispetto alla conoscenza del provvedimento di diniego, non alla presentazione della SCIA. Ove il diniego sia fondato su una pluralità di ragioni autonome, tra cui la ritenuta insussistenza di un interesse pubblico prevalente all’annullamento d’ufficio ex art. 21 nonies della L. 241/1990, è inammissibile il ricorso che non contesti tutte le motivazioni, poiché la sola illegittimità del titolo edilizio non è sufficiente a conseguire l’utilità sperata.

Il Fatto

Il ricorrente, proprietario di un immobile confinante, ha appreso nell’ottobre 2021 dell’avvio di lavori edilizi da parte dei vicini, avviati sulla base di una SCIA e di una successiva variante. Gli interventi comportavano la trasformazione della copertura da quattro a due falde, con sopraelevazione del colmo e apertura di una finestra nel nuovo timpano prospiciente la sua unità immobiliare.

Ritenendo violata la distanza minima tra pareti finestrate ex art. 9 del D.M. 1444/1968, il ricorrente ha diffidato il Comune a riesaminare le pratiche. L’amministrazione ha riscontrato negativamente la diffida con il provvedimento impugnato, confermando la legittimità dell’intervento. Il ricorrente ha quindi proposto ricorso, deducendo l’eccesso di potere per difetto dei presupposti, la violazione delle distanze e la carenza di motivazione.

La Motivazione della Corte

Il Collegio ha anzitutto respinto l’eccezione di tardività. In presenza di una SCIA, il terzo leso non può reagire direttamente in sede giurisdizionale, né con azione di annullamento né di accertamento, poiché non vi è alcun provvedimento da impugnare e non si può chiedere al giudice una valutazione riservata all’amministrazione. Per espressa opzione legislativa, ex art. 19, comma 6 ter, della L. 241/1990, egli può solo sollecitare il controllo amministrativo e, in caso di diniego espresso, impugnarlo. La tempestività del ricorso va quindi parametrata alla conoscenza del provvedimento di diniego, nella specie comunicato il 01.03.2022 e impugnato con ricorso notificato il 28.04.2022.

Il Tribunale ha invece accolto l’eccezione di inammissibilità per mancata contestazione di tutte le autonome motivazioni del provvedimento. L’atto impugnato si regge su due ragioni distinte: da un lato, la conformità dell’intervento alle norme tecniche di attuazione del PRG; dall’altro, l’insussistenza dei presupposti per l’annullamento d’ufficio ex art. 21 nonies della L. 241/1990, per difetto di un interesse pubblico prevalente, tenuto conto dello stato di avanzamento dei lavori e dei contrapposti interessi privati.

Il ricorrente ha incentrato tutte le censure sulla sola prima parte della motivazione, omettendo di contestare la seconda. Il Collegio ha ricordato il consolidato orientamento secondo cui, in presenza di un provvedimento plurimotivato, è inammissibile il ricorso che non impugni tutte le ragioni addotte, poiché l’eventuale fondatezza delle doglianze su alcune di esse non escluderebbe la validità delle restanti, autonomamente idonee a sorreggere l’atto.

Ne consegue che la sola illegittimità del titolo edilizio non basta a far conseguire al ricorrente l’utilità sperata, occorrendo anche un interesse pubblico prevalente che l’amministrazione ha ritenuto insussistente con valutazione non censurata. Il ricorso è stato pertanto dichiarato inammissibile, con assorbimento delle restanti eccezioni preliminari e integrale compensazione delle spese di lite.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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