Cronotachigrafo non funzionante: responsabilità del vettore e onere della prova (Cass. civ. Sez. II n. 2828 del 05.02.2025)
Principi di diritto (Massima)
In tema di sanzioni amministrative per violazione delle disposizioni sui cronotachigrafi, l’art. 174 del Codice della Strada opera un rinvio formale alle fonti eurounitarie, sicché le infrazioni al Regolamento CE n. 561/2006 rilevano come violazioni del Codice della Strada. Nei confronti del proprietario e del conducente del veicolo contestati ai sensi dell’art. 179, comma 2, cod. strada si configura un concorso di persone ex art. 5 della legge n. 689/1981, non una responsabilità solidale ex art. 6. In materia di sanzioni amministrative l’art. 3 della legge n. 689/1981 pone una presunzione di colpa a carico di chi commette il fatto vietato: grava sull’autore l’onere di provare di aver agito senza colpa. L’ignoranza incolpevole è configurabile solo ove si dimostri il rispetto dell’ordinaria diligenza, consistente nel costante controllo del regolare funzionamento del cronotachigrafo e nel preventivo controllo ogni volta che il veicolo venga messo in circolazione.
Il Fatto
Il giudizio trae origine dall’opposizione proposta da una società di trasporti, quale coobbligata in solido, avverso il verbale di contestazione elevato dalla Polizia Stradale per la violazione dell’art. 179, comma 2 e 9, del Codice della Strada, perché il conducente del pullman non aveva inserito la carta tachigrafica. A sostegno dell’opposizione la società dedusse un temporaneo malfunzionamento dell’apparecchio, imprevisto, improvviso e non individuabile né dal conducente né dall’azienda.
Il Giudice di Pace rigettò l’opposizione e il Tribunale confermò la decisione in appello. La società ha proposto ricorso per cassazione articolando cinque motivi, lamentando l’omessa pronuncia, la falsa applicazione dell’art. 179 cod. strada, il difetto di contestazione immediata, la violazione del Regolamento CE n. 561/2006 e la mancata ammissione dei mezzi istruttori.
La Motivazione della Corte
Il Consigliere delegato, ritenendo il ricorso manifestamente infondato, ha proposto la definizione ai sensi dell’art. 380-bis cod. proc. civ. nel testo introdotto dal d. lgs. n. 149 del 2022. La Corte ha escluso anzitutto il vizio di omessa pronuncia ex art. 112 c.p.c.: il Tribunale aveva esaminato i motivi di appello e ritenuto integrata la violazione dell’art. 179, comma 2, con motivazione idonea a seguire il percorso logico-giuridico della decisione. Il vizio ex art. 360, comma 1, n. 5, c.p.c. è inammissibile anche ai sensi dell’art. 348-ter, comma V, c.p.c., applicabile ratione temporis, per conferma della sentenza di primo grado sulla scorta della stessa motivazione.
Nel merito la Corte ricostruisce la disciplina. L’art. 179, comma 2, cod. strada, nella versione applicabile, sanziona chi circola con autoveicolo munito di cronotachigrafo non funzionante o non inserisce la scheda del conducente. L’art. 174 cod. strada opera un rinvio formale alle fonti eurounitarie, e l’art. 10 del Regolamento precisa che le imprese di trasporto sono responsabili per le infrazioni commesse dai rispettivi conducenti. A tale responsabilità solidale si aggiunge una responsabilità per fatto proprio dei datori di lavoro, derivante dall’inadempimento degli obblighi gravanti direttamente sugli stessi.
La Corte ribadisce che le posizioni del proprietario e del conducente contestate ex art. 179 cod. strada sono distinte e configurano un concorso di persone ex art. 5 della legge n. 689/1981. Sussiste la colpa del titolare dell’autorizzazione al trasporto se il veicolo ha iniziato la circolazione già con il tachigrafo non funzionante, perché egli deve vigilare che il mezzo sia messo in circolazione nelle condizioni prescritte; parimenti se il guasto si è verificato durante la circolazione per fatto a lui rimproverabile. Né basta dimostrare che il cronotachigrafo non sia stato manomesso e che il guasto sia dovuto al caso fortuito: l’elemento psicologico può sussistere per il solo fatto che il conducente, consapevole o dovendolo essere dell’avaria, abbia deciso di mettersi alla guida.
Infine la Corte richiama l’art. 3 della legge n. 689/1981: è richiesta la coscienza e volontà della condotta, dolosa o colposa, senza necessità della concreta dimostrazione del dolo o della colpa, con la conseguente presunzione di colpa a carico dell’autore e il relativo onere probatorio di segno contrario. Nel caso concreto il Tribunale ha accertato che nel periodo controllato non era stata inserita alcuna scheda tachigrafa e che la società non aveva allegato elementi positivi per provare il malfunzionamento non imputabile né il caso fortuito. La prova orale era irrilevante rispetto alle univoche risultanze degli accertamenti. Il ricorso è stato quindi rigettato, con condanna ex art. 96, comma 4, c.p.c. e ulteriore contributo unificato ex art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115/2002.
Nota della Redazione
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