T.f.r. e prova documentale nel fallimento: onere della curatela sul pagamento (Cass. civ. Sez. Lavoro n. 7186 del 18.03.2024)

Principi di diritto (Massima)
In tema di opposizione allo stato passivo fallimentare, le copie delle buste paga rilasciate al lavoratore, ove munite della firma, della sigla o del timbro del datore di lavoro, e il c.u.d. integrano i requisiti della prova documentale richiesti per l’opponibilità del credito verso il fallimento, anche ai sensi dell’art. 2704 c.c. Essi, tuttavia, in mancanza di quietanza del lavoratore-creditore, non provano il pagamento del credito in essi documentato, perché provenienti dalla stessa parte interessata a opporre il fatto estintivo. Ne consegue che, ove il giudice di merito fondi il rigetto sull’avvenuto pagamento risultante dal c.u.d., esso incorre in un errore di diritto, attribuendo l’onere probatorio a una parte diversa da quella onerata. Il principio di non contestazione non determina l’automatica ammissione del credito, competendo al giudice il potere di sollevare d’ufficio eccezioni in tema di verificazione dei fatti e delle prove.

Il Fatto

La lavoratrice ha chiesto di essere ammessa al passivo del fallimento della società datrice, in via privilegiata, per un credito complessivo di poco inferiore a quarantamila euro, di cui oltre trentaduemila a titolo di trattamento di fine rapporto, il resto per indennità sostitutiva del preavviso, retribuzione e spese di giustizia. Il giudice delegato ha ammesso solo l’indennità di preavviso, pari a poco meno di cinquemila euro.

La lavoratrice ha proposto opposizione, respinta dal tribunale con decreto del 29 agosto 2020. Il tribunale ha ritenuto che le buste paga prodotte, prive di sottoscrizione, timbro o sigla del datore, non provassero il credito e che il c.u.d. 2014, contraddittorio nel documentare il t.f.r. spettante e la sua avvenuta erogazione, non bastasse a dimostrarne l’esistenza. Ha inoltre escluso la rimborsabilità delle spese di custodia dei beni pignorati, perché sostenute nell’interesse esclusivo della creditrice procedente.

La Motivazione della Corte

La Corte affronta quattro motivi di ricorso. I primi due, trattati congiuntamente perché connessi, sono infondati. Il Collegio ricorda l’orientamento univoco secondo cui le buste paga munite di firma, sigla o timbro del datore hanno piena efficacia probatoria del credito insinuato, ferma la facoltà del curatore di contestarne le risultanze. Il tribunale si è attenuto a tali principi, avendo accertato l’assenza di quei requisiti: non basta la mera stampigliatura dei dati societari.

Quanto al principio di non contestazione, la Corte osserva che esso presuppone un comportamento concludente della parte costituita, mentre il fallimento è rimasto contumace. In materia di verificazione del passivo, inoltre, il giudice può sollevare d’ufficio eccezioni sui fatti e sulle prove. Il giudizio di opposizione è un ordinario giudizio di cognizione: l’opponente prova la fonte del credito, la curatela i fatti modificativi, impeditivi o estintivi (Cass. S.U. n. 13533 del 2001). Non è dunque configurabile la violazione dell’art. 112 c.p.c., né quella dell’art. 116 c.p.c., invocabile solo quando il giudice valuti una prova legale secondo prudente apprezzamento o una prova libera come legale.

È invece fondato il terzo motivo. Buste paga e c.u.d. integrano i requisiti della prova documentale del credito verso il fallimento, ma non provano il pagamento in assenza di quietanza del lavoratore, provenendo dalla stessa parte interessata a opporre il fatto estintivo (Cass. n. 6220 del 2019). Il tribunale ha basato l’accertamento sul fatto estintivo del pagamento, addossandolo alla lavoratrice, in violazione dell’onere probatorio che grava sulla curatela. Il documento proveniente dalla parte che voglia giovarsene non può costituire prova in suo favore, né il curatore che se ne avvalga assume la posizione di terzo rispetto al fallito.

Il quarto motivo è solo parzialmente fondato. Quanto alle spese legali, la fattura è titolo idoneo per il decreto ingiuntivo, ma non prova il credito nell’opposizione. È invece fondato il motivo sul credito per le spese di custodia dei beni pignorati, assistito da privilegio speciale (artt. 2755 e 2770 c.c.), per il parallelismo tra creditore procedente nell’esecuzione singolare e creditore istante nella procedura concorsuale.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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