Test audiometrici non professionali e giusta causa di recesso (Cass. civ. Sez. Lavoro n. 24017 del 27.08.2025)
Principi di diritto (Massima)
In materia di agenzia, la risoluzione del rapporto per giusta causa deve fondarsi su un inadempimento effettivo e non su un addebito privo di rilievo giuridico. L’attività riservata al tecnico audioprotesista, alla stregua dell’allegato 1, elenco n. 1, di cui all’art. 1 D.M. n. 332/1999 e dell’art. 1 D.M. n. 668/1994, è circoscritta ai test audiometrici di tipo professionale. Il test audiometrico meramente esplorativo, di primo approccio e non professionale, resta fuori da quell’ambito, sicché la sua esecuzione non configura inadempimento degli obblighi contrattuali dell’agente né del soggetto che lo ha materialmente praticato. In sede di legittimità non è ammessa una valutazione delle prove ulteriore e diversa rispetto a quella compiuta dal giudice di merito.
Il Fatto
Il controricorrente è stato agente monomandatario della società preponente dal gennaio 2007 fino all’01.07.2016, quando la società è receduta per giusta causa dal rapporto di agenzia. L’addebito posto a base del recesso riguardava l’ausilio prestato da un terzo, non ancora laureato, presso una sede commerciale nel Milanese, con particolare riferimento a un esame dell’udito eseguito su una cliente il 17.06.2016.
L’agente ha adito il Tribunale di Milano per l’accertamento dell’insussistenza della giusta causa e per la condanna della preponente al pagamento dell’indennità sostitutiva del preavviso, dell’indennità suppletiva di clientela, dell’indennità meritocratica e delle differenze di FIRR. La società ha proposto domanda riconvenzionale. Il Tribunale ha rigettato la riconvenzionale e accolto solo il capo relativo al FIRR. La Corte d’Appello, rigettato l’appello incidentale della società, ha dichiarato il recesso privo di giusta causa e ha condannato la preponente al pagamento delle indennità. La società ha proposto ricorso per cassazione.
La Motivazione della Corte
La ricorrente ha dedotto la violazione e la falsa applicazione dell’allegato 1, elenco n. 1, di cui all’art. 1 D.M. n. 332/1999 e dell’art. 1 D.M. n. 668/1994, sostenendo che l’esecuzione dell’esame audiometrico costituisca attività riservata al tecnico audioprotesista e che i Giudici di merito abbiano pretermesso la circostanza della prova acustica eseguita con apparecchio recante le credenziali dell’agente.
La Corte ha ritenuto il motivo inammissibile. I Giudici d’appello non hanno negato la valenza della normativa regolamentare, ma ne hanno individuato un preciso ambito applicativo, circoscritto ai test audiometrici di tipo professionale. Non si sono quindi limitati a un’interpretazione astratta delle fonti, ma hanno accertato in fatto che il test praticato il 17.06.2016 aveva natura meramente esplorativa, assimilabile alle prove svolte a fini pubblicitari.
La Corte d’Appello ha quindi affermato che il test non professionale è estraneo alla sfera di competenza riservata al tecnico audioprotesista e non integra alcun illecito o inadempimento contrattuale. Si è trattato di un apprezzamento di merito, riservato al giudice del gravame, non sindacabile in sede di legittimità. Le censure della ricorrente si sono perciò risolte in un tentativo di sollecitare un diverso apprezzamento delle risultanze concrete.
La Corte ha richiamato l’orientamento secondo cui “non è consentita in sede di legittimità una valutazione delle prove ulteriore e diversa rispetto a quella compiuta dal giudice di merito, a nulla rilevando che quelle prove potessero essere valutate anche in modo differente” (Cass. ord. n. 4513/2023, che richiama Cass. n. 1674/1963 e altre pronunce). Il ricorso è stato dichiarato inammissibile, con condanna della ricorrente alle spese di legittimità e al versamento dell’ulteriore contributo unificato ai sensi dell’art. 13, co. 1 quater, d.P.R. n. 115/2002, se dovuto.
Nota della Redazione
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