Danno all’immagine e patteggiamento: vale come condizione dell’azione contabile (Corte dei Conti Sez. II App. n. 91 del 18.04.2025)

Principi di diritto (Massima)
La sentenza di applicazione della pena su richiesta delle parti, dopo la riforma introdotta dal d.lgs. n. 150 del 2022, non esplica efficacia vincolante nei giudizi extrapenali, ma resta equiparata a una pronuncia di condanna ai sensi del terzo periodo dell’art. 445, comma 1-bis, cod. proc. pen. Ne consegue che essa integra il presupposto di proponibilità dell’azione erariale di risarcimento del danno all’immagine, richiesto dall’art. 51, comma 6, c.g.c. Il dato normativo non pone alcun automatismo di estensione extrapenale del giudicato penale, ma una mera condizione dell’azione, ferma restando l’autonomia di valutazione del giudice contabile sul compendio probatorio e sul merito.

Il Fatto

La Procura regionale presso la Sezione giurisdizionale per la regione Campania ha citato in giudizio due dipendenti di un ente locale, un funzionario responsabile e un assistente amministrativo addetti ai servizi cimiteriali, per sentirli condannare al pagamento di una somma complessiva di oltre trentaduemila euro. La pretesa nasceva da un presunto accordo illecito con un imprenditore privato, volto a dirottare l’utenza verso una ditta esterna per le operazioni mortuarie, con incasso diretto di somme e successiva suddivisione dei profitti.

Nel giudizio penale uno dei dipendenti aveva definito la propria posizione con patteggiamento ex art. 444 cod. proc. pen., divenuto irrevocabile. Il giudice contabile di primo grado ha respinto la domanda, escludendo il danno da mancata entrata, il danno da disservizio e dichiarando improcedibile l’azione per danno all’immagine, sul rilievo che la riforma Cartabia avrebbe soppresso l’equiparazione extrapenale tra patteggiamento e condanna. Solo quest’ultimo capo è stato impugnato.

La Motivazione della Corte

La Sezione d’appello ricostruisce il quadro normativo. Il legislatore, positivizzando la figura pretoria del danno all’immagine, aveva dapprima introdotto con l’art. 17, comma 30-ter, d.lgs. n. 78 del 2009 una pregiudizialità penale, subordinando l’azione al previo accertamento del fatto-reato con sentenza irrevocabile, e poi trasfuso il presupposto nell’art. 51 c.g.c.

Il Collegio richiama integralmente la propria recente decisione Sez. II App. n. 222/2024, di cui condivide l’iter argomentativo. Il nuovo art. 445, comma 1-bis, cod. proc. pen. postula un triplice inquadramento: il primo e il secondo periodo neutralizzano gli effetti extrapenali della sentenza a pena concordata, salvo che siano applicate pene accessorie; il terzo periodo stabilisce la regola residuale secondo cui, in mancanza di diversa previsione, la sentenza è equiparata a una pronuncia di condanna.

L’art. 17, comma 30-ter, non può qualificarsi come norma che equipara il patteggiamento alla condanna: esso introduce soltanto una condizione di proponibilità della domanda risarcitoria, senza alcun automatismo ope legis. Esclusa l’applicabilità delle prime due parti della disposizione, la fattispecie ricade nell’ultima ipotesi, dove opera la fictio juris della equiparazione. La sentenza patteggiata, pur non spiegando efficacia vincolante in plessi giurisdizionali diversi da quello penale, può dunque assurgere a condizione dell’azione contabile.

La lettura del giudice di primo grado, osserva la Corte, non tiene conto del terzo periodo dell’art. 445, comma 1-bis, che assume il valore di norma di chiusura del sistema. L’appello è pertanto accolto: poiché il primo giudice ha definito il giudizio su una questione preliminare senza conoscere del merito, gli atti sono rimessi al primo giudice ai sensi dell’art. 199, comma 2, c.g.c. per la prosecuzione del giudizio sul merito della domanda e la pronuncia sulle spese.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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