Cumulo pensione inabilità e redditi lavoro misura 70 per cento (Corte dei Conti Sez. III App. n. 175 del 02.12.2025)
Principi di diritto (Massima)
Le pensioni di invalidità, ivi compresi i trattamenti di inabilità assoluta e permanente e le pensioni privilegiate, restano soggette ai limiti di cumulo con i redditi da lavoro, non incisi dalle successive liberalizzazioni che hanno riguardato le sole pensioni di vecchiaia e di anzianità. Le quote eccedenti il trattamento minimo del Fondo pensioni lavoratori dipendenti sono cumulabili con i redditi da lavoro autonomo nella misura del 70 per cento e con quelli da lavoro dipendente nella misura del 50 per cento. La natura dell’attività svolta dal pensionato non si desume dal quadro della dichiarazione dei redditi, ma dall’assetto normativo che la disciplina: l’attività del medico specialista ambulatoriale convenzionato è riconducibile al lavoro autonomo e non al lavoro dipendente. L’art. 52 della legge n. 88/1989 opera solo per le pensioni a carico dell’assicurazione generale obbligatoria e delle gestioni sostitutive o integrative, non per i trattamenti erogati dalla gestione pubblica.
Il Fatto
Il ricorrente, medico specialista ambulatoriale convenzionato alle dipendenze funzionali di un’azienda sanitaria, percepiva un trattamento pensionistico ordinario di inabilità riconosciuto a seguito di infortunio in itinere. L’INPS, rilevata l’attività lavorativa svolta, comunicava la rideterminazione della pensione con il recupero delle somme corrisposte nel periodo 2010/2021, applicando il cumulo con i redditi da lavoro dipendente nella misura del 50 per cento.
Il pensionato impugnava il provvedimento davanti alla Sezione giurisdizionale regionale, deducendo la natura risarcitoria del trattamento, la piena cumulabilità per anzianità contributiva ultratrentennale e l’irripetibilità delle somme incassate in buona fede. Il giudice di prime cure accoglieva la sola domanda subordinata, qualificando l’attività come lavoro autonomo e applicando il cumulo al 70 per cento, con assorbimento delle restanti questioni. Entrambe le parti proponevano appello.
La Motivazione della Corte
La Sezione riunisce i gravami e affronta anzitutto l’appello principale, che assume l’inapplicabilità dell’art. 10 del d.lgs. n. 503/1992 in favore dell’art. 130 del d.P.R. n. 1092/1973, stante la connotazione risarcitoria del trattamento. Il motivo è infondato: l’art. 130 riguarda il cumulo tra pensione normale diretta e trattamento di attività, mentre nel caso di specie si verte su una pensione ordinaria di inabilità, riconducibile alla diversa disciplina delle pensioni di invalidità.
La Corte ricostruisce l’evoluzione normativa richiamando la propria sentenza n. 223 del 2019 e la sentenza n. 163 del 2022. Le liberalizzazioni del cumulo introdotte dall’art. 19 del d.l. n. 112/2008 hanno riguardato le sole pensioni di vecchiaia e di anzianità, lasciando invariato il regime dei trattamenti di invalidità. Su questi ultimi continuano a operare le soglie dell’art. 72, comma 2, della legge n. 388/2000, nella lettura avallata dalla Corte cost. n. 241/2016, che ha reputato legittime le limitazioni al cumulo tra pensioni di invalidità e redditi di lavoro.
Il Collegio precisa che è irrilevante la ragione del riconoscimento, compreso l’infortunio in itinere: decisivo è il tipo di trattamento e non la causa che lo ha originato. La connotazione risarcitoria non sottrae il trattamento al regime proprio delle pensioni di inabilità.
Quanto all’appello incidentale dell’Istituto, che voleva qualificare l’attività come lavoro dipendente, la Corte lo respinge. La natura del rapporto non si desume dall’inserimento del reddito in una casella della dichiarazione dei redditi, che ben può essere erronea, ma dall’assetto normativo della prestazione. I medici convenzionati ex art. 48 della legge n. 833/1978 operano in regime libero-professionale, senza subordinazione, come ribadito dalla Cass. Sez. Lav. n. 23794 del 23.8.2025. Trova quindi applicazione il cumulo al 70 per cento con i redditi di lavoro autonomo.
È invece respinto il motivo sull’art. 52 della legge n. 88/1989, che opera per le sole pensioni a carico dell’assicurazione generale obbligatoria e non per i trattamenti della gestione pubblica. È accolto il terzo motivo: l’accoglimento della domanda subordinata imponeva una valutazione espressa sulla legittimità del recupero in concreto operato, pure in ordine alla prescrizione. La Corte rimette pertanto gli atti al primo giudice, in diversa composizione, per il giudizio di merito sul punto.
Nota della Redazione
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