Bonus cultura utilizzato per beni non consentiti e responsabilità contabile degli amministratori (Corte dei Conti Sez. giur. Marche n. 253 del 02.12.2025)
Principi di diritto (Massima)
La concessione di finanziamenti di scopo a un soggetto privato per l’attuazione di programmi di interesse pubblico instaura un rapporto di servizio funzionale, che radica la giurisdizione della Corte dei conti sull’indebita percezione e sull’illecita distrazione delle risorse. La percezione di rimborsi sulla base di false dichiarazioni o l’utilizzo delle somme in difformità dai fini prestabiliti configura danno erariale. La sentenza di patteggiamento, pur non avendo efficacia di giudicato nel giudizio contabile, non preclude al giudice l’autonomo apprezzamento del materiale probatorio acquisito nel procedimento penale. Il danno all’immagine della P.A. non è configurabile quando le condotte provengono da soggetti estranei all’apparato organizzativo, legati solo da un rapporto di servizio funzionale.
Il Fatto
A seguito di un articolo di stampa locale, la Procura regionale veniva a conoscenza dell’indebita percezione, da parte di una società attiva nel commercio, di ingenti rimborsi erogati dal Ministero della Cultura a titolo di bonus cultura. La società aveva dichiarato nelle fatture di aver venduto musica registrata digitale ai giovani beneficiari, mentre le indagini della Guardia di Finanza accertavano la vendita di prodotti non contemplati dalla normativa, come computer, tablet e telefoni cellulari.
In sede penale il socio e amministratore di fatto veniva condannato con rito abbreviato a un anno di reclusione per indebita percezione di erogazioni pubbliche; l’amministratrice unica definiva il procedimento con patteggiamento. La Procura contabile citava entrambi per il danno patrimoniale di oltre 939.000 euro, oltre al danno da disservizio e al danno all’immagine. I convenuti non si costituivano.
La Motivazione della Corte
Il Collegio affronta d’ufficio la questione della giurisdizione. La concessione di finanziamenti di scopo a un privato per l’attuazione di programmi pubblici instaura un rapporto di servizio in senso lato, che rende il beneficiario compartecipe dell’attività amministrativa. Ne deriva la giurisdizione contabile sulle ipotesi di indebita percezione e di illecita distrazione dei contributi.
Nel merito, la Corte ricostruisce il quadro normativo: l’art. 1, comma 979, della L. n. 208/2015 e l’art. 1, comma 626, della L. n. 232/2016 consentivano l’impiego del bonus solo per specifiche categorie di beni, tra cui la musica registrata digitale. Il D.P.C.M. n. 187/2016 imponeva agli esercenti accreditati una dichiarazione di accettazione dei buoni esclusivamente per gli acquisti consentiti.
Quanto al socio, la sentenza di condanna passata in giudicato spiega efficacia ai sensi dell’art. 651, comma 2, del c.p.p. sull’accertamento dei fatti e della loro rilevanza penale. Per l’amministratrice, la Corte rileva che la recente modifica dell’art. 445, comma 1-bis, del c.p.p. ha limitato gli effetti extrapenali del patteggiamento senza però impedire al giudice contabile di valutare autonomamente gli elementi probatori raccolti in sede penale. Il disegno fraudolento emerge dalle dichiarazioni dei giovani acquirenti e dall’assenza di fatture di acquisto della musica digitale nella contabilità aziendale.
La Corte accoglie la domanda sul danno patrimoniale di 939.147,57 euro e sul danno da disservizio, quantificato equitativamente in 10.000 euro, per lo sviamento delle risorse e la concorrenza sleale verso gli esercenti rispettosi della normativa. Respinge invece la domanda di danno all’immagine, non ravvisabile in capo a soggetti privati estranei all’apparato organizzativo dello Stato, legati solo da un rapporto di servizio funzionale.
I convenuti sono condannati in solido al pagamento di 949.147,57 euro, oltre rivalutazione monetaria e interessi legali, con rifusione delle spese di giudizio.
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Nota della Redazione
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