Cumulabili sospensione feriale e termine per l’accertamento con adesione (Cass. civ. Sez. V n. 10471 del 17.04.2024)
Principi di diritto (Massima)
I termini di sospensione relativi alla procedura di accertamento con adesione, previsti dall’art. 6, comma 3, del D.Lgs. n. 218 del 1997, sono cumulabili con il periodo di sospensione feriale dell’attività giurisdizionale di cui alla legge n. 742 del 1969. L’art. 7-quater, comma 18, del d.l. n. 193 del 2016, convertito con modificazioni dalla legge n. 225 del 2016, ha natura processuale ed è pertanto applicabile ai procedimenti in corso. Il termine di decadenza di sessanta giorni per la proposizione del ricorso tributario, di cui all’art. 21 del D.Lgs. n. 546 del 1992, va pertanto rideterminato cumulando le due sospensioni, con la conseguenza che il ricorso spedito per la notifica entro il termine così calcolato è tempestivo, in applicazione del principio di scissione degli effetti della notifica.
Il Fatto
L’Agenzia delle Entrate notificava a una società un avviso di accertamento per I.R.E.S., I.R.A.P. e I.V.A. relativamente all’anno di imposta 2005. La contribuente impugnava l’atto davanti alla C.T.P. di Siracusa, che accoglieva parzialmente il ricorso. Avverso tale decisione proponevano separati appelli sia la società sia l’Ufficio.
La C.T.R. della Sicilia, sez. st. di Siracusa, riuniti i procedimenti, accoglieva il gravame dell’Ufficio e dichiarava inammissibile l’originario ricorso della contribuente per tardività, ritenendo non cumulabile la sospensione del termine di impugnazione ex art. 6, comma 3, del D.Lgs. n. 218 del 1997 con quella ex legge n. 742 del 1969. La società ricorreva allora per cassazione con due motivi.
La Motivazione della Corte
La Corte premette che l’art. 21, comma 1, del D.Lgs. n. 546 del 1992 fissa un termine di decadenza di sessanta giorni dalla notifica dell’atto impugnato. Il suo rispetto costituisce condizione dell’azione di impugnazione e il suo inutile decorso è rilevabile d’ufficio. Spetta quindi al ricorrente allegare e provare la tempestività dell’azione, anche dimostrando gli eventuali fatti sospensivi del termine.
Esclusa la ricorrenza di una ipotesi di motivazione apparente e di un vizio di ultrapetizione, la Corte rileva che il giudice di appello può rilevare d’ufficio la tardività dell’atto introduttivo del giudizio di prime cure, pronunciando sulla causa anche in assenza di uno specifico motivo di gravame.
Nel merito, la Corte richiama il consolidato orientamento secondo cui la sospensione del termine per l’impugnazione degli atti di imposizione tributaria, prevista dall’art. 6, comma 3, del D.Lgs. n. 218 del 1997, era sottratta all’ambito di operatività della disciplina della sospensione feriale. Su tale indirizzo è però sopravvenuto l’art. 7-quater, comma 18, del d.l. n. 193 del 2016, che stabilisce la cumulabilità dei termini di sospensione relativi alla procedura di accertamento con adesione con il periodo di sospensione feriale.
Applicando tali principi, la Corte ricostruisce il computo: l’istanza di accertamento con adesione fu comunicata al quarantasettesimo giorno dalla notifica dell’avviso, con un saldo residuo di tredici giorni; la sospensione ex art. 6, comma 3, beneficiò a sua volta della sospensione feriale di quarantasei giorni, riprendendo a decorrere dal 16.9.2008 e terminando il 10.11.2008; da tale data ripresero a decorrere i residui tredici giorni, con scadenza finale al 23.11.2008, prorogata al 24.11.2008.
Poiché il ricorso introduttivo fu spedito per la notifica a mezzo posta in data 20.11.2008, la Corte conclude per la sua tempestività, in applicazione del principio di scissione degli effetti della notifica, con conseguente erroneità della declaratoria di inammissibilità e della caducazione dell’improcedibilità dell’appello. Il ricorso è accolto, con cassazione e rinvio alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Sicilia, sez. st. di Siracusa, in diversa composizione.
Nota della Redazione
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