Agevolazioni per coltivatore diretto e comunione legale: acquisto del solo coniuge imprenditore (Cass. civ. Sez. 5 n. 15246 del 20.05.2026)
Principi di diritto (Massima)
In tema di agevolazioni tributarie ex art. 9 d.P.R. n. 601/1973 per i trasferimenti di fondi rustici a favore di coltivatori diretti, il requisito soggettivo del coltivatore diretto deve essere posseduto da entrambi i coniugi solo quando l’acquisto avvenga in comunione immediata, con intestazione ad entrambi. Ove, invece, il fondo sia acquistato dal solo coniuge coltivatore diretto con utili realizzati durante il matrimonio e sia destinato all’esercizio della sua attività imprenditoriale agricola, trova applicazione l’art. 178 c.c.: il bene entra nella comunione legale solo in via differita, come comunione de residuo, restando fino allo scioglimento del regime intestato esclusivamente al coniuge acquirente. Detto coniuge ha quindi diritto alle agevolazioni, essendo irrilevante la qualifica soggettiva dell’altro coniuge.
Il Fatto
Il contribuente impugnava un avviso di liquidazione dell’imposta di registro, emesso a seguito della revoca delle agevolazioni ex art. 9 d.P.R. n. 601/1973, concesse in relazione all’acquisto di un appezzamento di terreno. Il ricorso era rigettato in primo grado e l’appello era respinto dalla Commissione tributaria regionale della Sicilia. Il giudice d’appello riteneva che, per effetto del regime di comunione legale dei beni vigente tra il contribuente e la moglie, quest’ultima fosse divenuta comproprietaria del terreno nella misura del 50%. Ne derivava, ad avviso del giudice territoriale, la non spettanza del beneficio fiscale per tale quota, non rivestendo la moglie la qualifica di coltivatore diretto. Il contribuente proponeva quindi ricorso per cassazione, affidato ad un unico motivo.
La Motivazione della Corte
La Corte di cassazione ha accolto la doglianza, ravvisando la violazione degli artt. 177 e 178 c.c. La nozione di coltivatore diretto, rilevante ai fini del beneficio, va intesa come quella di piccolo imprenditore ex art. 2083 c.c., ossia di persona che esercita professionalmente l’attività di coltivazione della terra con organizzazione fondata sul prevalente lavoro proprio e dei componenti della famiglia.
Il Collegio ha quindi distinto la fattispecie della comunione immediata da quella della comunione de residuo. L’art. 178 c.c. disciplina la particolare condizione dei beni acquistati dal coniuge per essere destinati all’impresa da lui gestita e costituita dopo il matrimonio. Tali beni sono soggetti alla comunione legale solo in via differita, ossia limitatamente a quelli sussistenti al momento dello scioglimento del regime. Per essi non opera il meccanismo dell’art. 179, secondo comma, c.c., rimanendo esclusi, seppur temporaneamente, dal patrimonio coniugale senza necessità di indicazione specifica ovvero di partecipazione di entrambi i coniugi all’atto d’acquisto. La prima norma, infatti, considera beni qualificati da un’oggettiva destinazione all’attività imprenditoriale del singolo coniuge, mentre la seconda riguarda beni soggettivamente qualificati, in quanto strumento di formazione ed espressione della personalità dell’individuo.
La Corte ha precisato che, quando l’acquisto è effettuato da entrambi i coniugi, entrambi devono possedere i requisiti previsti dalla norma agevolativa. Se, invece, l’acquisto è effettuato dal solo coniuge coltivatore diretto con utili realizzati durante il matrimonio e il bene è destinato all’esercizio della sua impresa, trova applicazione l’art. 178 c.c. La qualificazione dei beni ex art. 178 c.c. deve avvenire in base al criterio oggettivo della loro effettiva finalizzazione, dopo il matrimonio, all’attività imprenditoriale di uno solo dei coniugi. In tale evenienza, il bene entra nella comunione legale in modo differito, restando intestato soltanto all’acquirente, il quale può disporne senza il consenso dell’altro coniuge.
Nel caso di specie, risultando incontestato che l’acquisto del terreno fosse stato effettuato dal solo ricorrente, in qualità di coltivatore diretto, e che il bene fosse destinato all’esercizio della sua attività imprenditoriale agricola, la Corte ha ritenuto spettanti le agevolazioni. Il regime di comunione legale con il coniuge non assume rilievo, trattandosi di fattispecie riconducibile alla disciplina dell’art. 178 c.c. L’irrilevanza della qualifica soggettiva del coniuge non acquirente ai fini del beneficio ha pertanto determinato l’accoglimento del ricorso.
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Nota della Redazione
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