Avviso al socio autonomo da quello alla società (Cass. civ. Sez. V n. 736 del 09.01.2024)
Principi di diritto (Massima)
Tra l’avviso di accertamento notificato a una società di capitali e l’avviso di accertamento notificato al socio per il reddito da partecipazione non si configura alcun rapporto né procedimentale né formale tale per cui il secondo trovi causa nel primo. Ne consegue che l’eventuale annullamento che abbia colpito l’avviso notificato alla società, senza escludere in fatto la sussistenza del maggior reddito in capo alla medesima, non comporta un automatico effetto caducatorio di quello notificato al socio. Rispetto a quest’ultimo, la determinazione del reddito già imputabile alla società è sempre possibile incidenter tantum.
Il Fatto
L’Agenzia delle entrate notificava a una società di capitali un avviso di accertamento per l’anno d’imposta 2007, con cui accertava, ex art. 39, comma 2, d.P.R. n. 600 del 1973, un maggior reddito e conseguenti maggiori imposte. Sulla base del medesimo accertamento, l’Ufficio notificava al socio un ulteriore avviso, per gli utili e dividendi da partecipazione, con maggiori Irpef, addizionali e contributi.
Il contribuente impugnava gli atti, anche quale legale rappresentante della società. La CTP, riuniti i ricorsi, li accoglieva rilevando la carenza di legittimazione passiva, perché la società risultava cancellata dal registro delle imprese prima della notifica degli avvisi. La CTR rigettava l’appello dell’Agenzia, ritenendo l’avviso al socio travolto dalla nullità della notifica dell’avviso alla società estinta ed escludendo l’efficacia retroattiva dell’art. 28 d.lgs. n. 175 del 2014. L’Agenzia ricorreva in cassazione.
La Motivazione della Corte
Il motivo denuncia violazione e falsa applicazione degli artt. 1 e 44 tuir e dell’art. 38 d.P.R. n. 600 del 1973, in relazione all’art. 360, comma 1, n. 3, cod. proc. civ. La questione devoluta attiene all’autonomia tra l’avviso a carico della società e quello a carico del socio.
La Corte rileva che la CTR ha motivato nel senso che anche l’avviso al socio sarebbe caducato per la mera ritenuta nullità della notifica dell’avviso alla società. Il ragionamento non regge: a prescindere da ogni discussione sulla validità di quella notifica, non sussiste alcun rapporto procedimentale o formale tra i due atti, tale da qualificare quello alla società come atto presupposto dell’altro e da condizionarne la validità.
La Corte distingue nettamente i due atti. L’avviso alla società esplica i propri effetti solo nei confronti della società; quello al socio esplica i propri effetti solo nei confronti del socio. Quest’ultimo non trova causa nel primo, ma nel fatto sostanziale del maggior reddito, che rileva separatamente in capo alla società e, sul diverso piano del reddito di partecipazione, in capo al socio. Proprio per questo l’Amministrazione può attingere con l’accertamento solo la società o solo il socio.
Ne deriva che la sorte dell’avviso al socio va disgiunta da quella dell’atto alla società. Rileva esclusivamente la verifica del maggior reddito, in prima battuta ascrivibile alla società, ma determinabile incidenter tantum anche in sede di esame della legittimità dell’avviso al socio.
Il ricorso è quindi accolto. La sentenza impugnata è cassata con rinvio perché il giudice di merito proceda a nuovo esame, anche in relazione all’allegazione difensiva del controricorrente. Resta fermo che accertamenti di fatto sono estranei al giudizio di legittimità.
Nota della Redazione
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