Cuneo fiscale escluso solo per concessioni a tariffa remunerativa (Cass. civ. Sez. V n. 8144 del 26.03.2024)

Principi di diritto (Massima)
In tema di IRAP, il beneficio fiscale della riduzione della base imponibile previsto dall’art. 11, comma 1, lett. a), d.lgs. n. 446 del 1997, come modificato dalla legge n. 296/2006, non spetta alle imprese che svolgono attività regolamentata in forza di una concessione a tariffa remunerativa. I due presupposti dell’esclusione — concessione e tariffa — devono concorrere. La distinzione tra concessione e appalto riposa sul trasferimento del rischio operativo: nella concessione il corrispettivo consiste nel diritto di gestire il servizio con assunzione dell’alea; nell’appalto è un contributo economico erogato dalla stazione appaltante. Ai fini delle imposte sui redditi, la deduzione degli accantonamenti al fondo rischi su crediti si applica anche ai crediti ceduti pro solvendo, se e nella misura in cui determinino un rischio per il cedente.

Il Fatto

Una società operante nel settore del trasporto e smaltimento dei rifiuti urbani, in virtù di contratti stipulati con vari Comuni, ricevette un avviso di accertamento per l’anno di imposta 2012. L’Ufficio contestò, ai fini IRES, l’indeducibilità della quota di ammortamento al fondo svalutazione crediti per la parte riferita a crediti ceduti pro solvendo e, ai fini IRAP, l’illegittima deduzione del costo del lavoro dipendente dalla base imponibile.

La Commissione tributaria provinciale accolse il ricorso della società. La Commissione tributaria regionale, in riforma, riconobbe la legittimità della pretesa dell’Agenzia in materia di costo del lavoro, escludendo il beneficio del cd. nucleo fiscale per la qualificazione del rapporto come concessione, e confermò invece la deducibilità degli accantonamenti sui crediti ceduti. La società ricorse per cassazione; l’Agenzia propose ricorso incidentale in materia di svalutazione crediti.

La Motivazione della Corte

La Corte affronta anzitutto la questione della qualificazione del rapporto. Il beneficio fiscale del cuneo fiscale è escluso per le imprese che operano in regime di concessione e tariffa nei settori elencati dalla norma. La Commissione europea, con la decisione C(2007) n. 4133, aveva ritenuto la misura non obiettivabile in ragione della neutralità dell’esclusione rispetto ai servizi operanti in concessione e a tariffa, escludendone la natura di aiuto di Stato.

I due requisiti devono concorrere. Sul primo, la Corte richiama il criterio già affermato: nella concessione il corrispettivo è il diritto di gestire il servizio con assunzione del rischio a carico del concessionario; nell’appalto è un contributo erogato dalla stazione appaltante. Il Collegio richiama la giurisprudenza amministrativa e la giurisprudenza eurounitaria, secondo cui la concessione di servizi postula che il prestatore assuma il rischio legato alla gestione.

Quanto al requisito della tariffa, la Corte ne chiarisce la portata: deve trattarsi di tariffa remunerativa, capace di generare un profitto, e la relazione funzionale tra i due presupposti si spiega con l’esigenza di scongiurare la sovracompensazione dell’impresa che in regime concessorio riceva già il corrispettivo dall’utenza.

Applicando tali principi, la Corte rileva che la C.T.R. ha qualificato il rapporto come concessione avente a corrispettivo gli introiti derivanti dalla TARSU, incorrendo nelle violazioni denunciate. Poiché non occorrono ulteriori accertamenti in fatto, la controversia è decisa nel merito con l’accoglimento del ricorso introduttivo della società.

Quanto al ricorso incidentale, la Corte lo rigetta. L’art. 106 TUIR consente la deduzione degli accantonamenti al fondo rischi anche per i crediti ceduti pro solvendo, poiché il trasferimento è risolutivamente condizionato all’inadempimento del debitore ceduto. La censura sull’onere probatorio è infondata, avendo la C.T.R. dato conto del rischio di inesigibilità, poi materializzatosi nel fallimento della debitrice.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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