Motivazione per relationem e buona fede nelle sanzioni ambientali (Cass. civ. Sez. II n. 8143 del 26.03.2024)
Principi di diritto (Massima)
In tema di opposizione ad ordinanza-ingiunzione per sanzioni amministrative, i vizi di motivazione relativi alle difese presentate in sede amministrativa non comportano la nullità del provvedimento, poiché il giudizio di opposizione ha ad oggetto il rapporto e non l’atto, con piena cognizione del giudice. L’autorità pubblica può motivare per relationem richiamando il verbale di accertamento, salvo che le difese contengano circostanze o fatti nuovi rilevanti, dei quali la motivazione deve pur sinteticamente tenere conto. In materia di scarichi di acque reflue urbane, l’autorizzazione preventiva è sempre necessaria e la disposizione regolamentare regionale che consideri autorizzata la prosecuzione dello scarico è illegittima per violazione della gerarchia delle fonti. Quanto all’elemento soggettivo, ai sensi dell’art. 3 legge n. 689/1981 è sufficiente la semplice colpa, e la buona fede rileva solo se l’errore è inevitabile, con onere della prova a carico dell’opponente.
Il Fatto
La vicenda trae origine da due ordinanze-ingiunzione emesse dall’allora Provincia di Firenze, oggi Città Metropolitana, per la mancanza di autorizzazioni di scarichi di acque reflue urbane provenienti da agglomerati inferiori a 2000 abitanti equivalenti. Il periodo contestato è compreso tra il 23 aprile e il 19 novembre 2009.
I destinatari, un privato in proprio e nella qualità di legale rappresentante di una società gestrice del servizio idrico integrato, proponevano opposizione ex art. 6 d.lgs. n. 150/2011. Riuniti i ricorsi, il Tribunale rigettava le opposizioni e la Corte d’appello di Firenze confermava la decisione, ritenendo soddisfatto l’onere motivazionale e necessaria l’autorizzazione provvisoria. I soccombenti ricorrevano per cassazione con quattro motivi; resisteva la Città Metropolitana con controricorso.
La Motivazione della Corte
I primi due motivi, esaminati congiuntamente, denunciavano l’inesistenza della motivazione dell’ordinanza-ingiunzione n. 2753/2014, che a dire dei ricorrenti non conteneva alcun rinvio ad altri atti. La Corte li ha ritenuti infondati, ribadendo che nell’opposizione il giudizio ha ad oggetto il rapporto e non l’atto, con conseguente cognizione piena del giudice chiamato a valutare le deduzioni difensive riproposte nei motivi di opposizione.
La Corte ha richiamato il consolidato orientamento secondo cui l’autorità pubblica non è tenuta a rispondere analiticamente alle censure dell’intimato, potendo richiamare il verbale di accertamento, salvo che le difese contengano fatti nuovi non indicati nel verbale o rilevanti per la configurabilità dell’illecito. Nel caso concreto, essendo identico il contenuto degli scritti difensivi riferiti alle due ordinanze, la Corte ha ritenuto soddisfatto l’onere motivazionale, avendo entrambe richiamato la normativa violata e gli atti dell’attività istruttoria.
Il terzo motivo censurava l’asserita autorizzazione degli scarichi direttamente per legge, in forza del combinato disposto della L.R. Toscana n. 20/2006 e del regolamento attuativo. La Corte lo ha respinto, osservando che l’autorizzazione provvisoria allo scarico era comunque necessaria, in linea con il principio generale dell’art. 124 d.lgs. n. 152/2006, secondo cui tutti gli scarichi devono essere preventivamente autorizzati. La disposizione regolamentare che considerava autorizzata la prosecuzione dello scarico è stata ritenuta illegittima per violazione della gerarchia delle fonti, prevalendo le fonti primarie regionali su quelle secondarie.
Il quarto motivo denunciava la carenza assoluta di motivazione e l’assenza di colpa. La Corte ha escluso il vizio di motivazione apparente, avendo la Corte d’appello illustrato il fondamento della decisione sull’imputabilità della mancata verifica dei trattamenti. Ha inoltre ribadito che, ai sensi dell’art. 3 legge n. 689/1981, è sufficiente la semplice colpa e che la buona fede esclude la responsabilità solo se l’errore è inevitabile, con onere probatorio a carico dell’opponente.
Nota della Redazione
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