Autosufficienza del ricorso per cassazione e inammissibilità delle censure contro il preavviso di iscrizione ipotecaria (Cass. civ. Sez. 5 n. 15325 del 20.05.2026)
Principi di diritto (Massima)
Il ricorso per cassazione deve rispettare il canone di autosufficienza di cui all’art. 366 c.p.c., quale presupposto di ammissibilità delle censure. La deduzione del vizio di omessa pronuncia ai sensi dell’art. 112 c.p.c. impone al ricorrente di riportare puntualmente, nei loro esatti termini, le domande o eccezioni non esaminate dal giudice di merito, indicando l’atto difensivo o il verbale di udienza in cui erano state proposte. Riguardo ai vizi di notifica degli atti prodromici, è onere del ricorrente trascrivere integralmente le relate di notifica, la cui omissione determina l’inammissibilità del motivo. Non è consentito alla Corte di cassazione procedere ad autonoma ricerca degli atti, essendo la sua verifica circoscritta a quanto indicato dal ricorrente.
Il Fatto
Il contribuente impugnava la comunicazione preventiva di iscrizione ipotecaria innanzi alla Commissione Tributaria Provinciale, la quale respingeva il ricorso. L’appello veniva rigettato dalla Commissione Tributaria Regionale della Calabria, avverso la cui sentenza il contribuente proponeva ricorso per cassazione, affidato a quattro motivi. Nel frattempo, con memoria depositata in prossimità dell’adunanza camerale, la difesa del ricorrente chiedeva dichiararsi l’estinzione del giudizio per intervenuta adesione alla definizione agevolata (c.d. “rottamazione ter”), assumendo che i crediti oggetto della procedura fossero ricompresi nell’atto impugnato, e la rinuncia agli atti del giudizio.
La Motivazione della Corte
La Corte ha preliminarmente esaminato la richiesta di estinzione. La rinuncia agli atti del giudizio non è stata ritenuta idonea, non essendo sottoscritta dalla parte personalmente e non risultando tale facoltà contemplata nella procura speciale alle liti, con conseguente impossibilità di pronunciare l’estinzione ex art. 391 c.p.c. Quanto alla definizione agevolata, la documentazione prodotta non dimostrava che i carichi oggetto di rottamazione fossero quelli cui si riferiva il preavviso di iscrizione ipotecaria impugnato, non essendo individuati gli atti prodromici.
Nel merito, la Corte ha scrutinato i motivi di ricorso, tutti dichiarati inammissibili per violazione del principio di autosufficienza. Con riferimento al primo motivo, concernente la nullità dell’intimazione di pagamento per difetto di motivazione, la censura è stata ritenuta inammissibile perché la questione non risultava trattata nella sentenza impugnata e la parte non aveva trascritto il contenuto dell’atto di appello per dimostrare la tempestiva riproposizione della contestazione. La Corte, richiamando il proprio consolidato orientamento, ha precisato che l’omessa pronuncia non è rilevabile d’ufficio e che il ricorrente, in ottemperanza all’art. 366 c.p.c., ha l’onere di indicare precisamente gli atti processuali nei quali la domanda o l’eccezione era stata formulata, per consentire la verifica di ritualità, tempestività e decisività.
Il secondo motivo, relativo all’omessa pronuncia sull’eccezione di prescrizione, è stato dichiarato inammissibile sia per difetto di autosufficienza — non essendo state identificate le cartelle di pagamento sottese, né specificati i tributi cui si riferivano le iscrizioni a ruolo, con conseguente impossibilità di individuare il relativo termine prescrizionale — sia per novità della questione, non compresa nei motivi di impugnazione originari. Analogamente, il terzo motivo concernente la violazione dello Statuto del contribuente e dell’obbligo di contraddittorio endoprocedimentale è stato dichiarato inammissibile per novità della censura, non trattata nei gradi di merito ed estranea ai motivi di impugnazione dell’atto.
Il quarto motivo, infine, verteva sulla nullità della notifica delle cartelle di pagamento per violazione dell’art. 140 c.p.c., prospettandosi la consegna della raccomandata informativa a soggetto non convivente. La Corte ha dichiarato la doglianza inammissibile per omessa trascrizione integrale delle relate di notifica, cui il ricorrente non aveva fornito neppure il numero identificativo. È stato inoltre rilevato che la sentenza impugnata riferiva che le notifiche erano avvenute a mani del coniuge ai sensi dell’art. 139 c.p.c., modalità diversa da quella invocata dal ricorrente, il quale non si era confrontato con tale motivazione. Il ricorso è stato pertanto dichiarato inammissibile, con condanna del ricorrente alle spese di lite e alla corresponsione del contributo unificato ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115/2002.
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Nota della Redazione
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