Agevolazioni ASD: la registrazione dell’atto costitutivo come requisito di prova e il limite della motivazione dell’avviso (Cass. civ. Sez. 5 n. 15806 del 22.05.2026)
Principi di diritto (Massima)
In tema di agevolazioni tributarie, l’esenzione d’imposta prevista dall’art. 148 t.u.i.r. in favore delle associazioni non lucrative dipende non dall’elemento formale della veste giuridica assunta, ma anche dall’effettivo svolgimento di attività senza fine di lucro, il cui onere probatorio incombe sulla contribuente e non può ritenersi soddisfatto dal dato, del tutto estraneo e neutrale, dell’affiliazione al CONI. La registrazione dell’atto costitutivo, richiesta dall’art. 90, comma 5, della legge n. 289/2002, non è requisito di validità civilistica ma costituisce condizione necessaria per fruire del regime agevolato, in quanto fornisce la data certa idonea a dimostrare la conformità dello statuto alle clausole legali nell’anno d’imposta. La motivazione dell’avviso di accertamento delimita l’ambito delle contestazioni, ma l’Ufficio può specificare in giudizio gli elementi a sostegno della pretesa, senza integrare la motivazione.
Il Fatto
L’Agenzia delle Entrate notificava a un’associazione sportiva dilettantistica un avviso di accertamento per l’anno 2009, recuperando a tassazione maggior reddito ai fini IRES, IVA ed IRAP. Il recupero scaturiva dal disconoscimento dei benefici di cui alla legge n. 398/1991 e della esenzione prevista dall’art. 148 t.u.i.r., sulla base di plurimi elementi: la mancata registrazione dell’atto costitutivo e dello statuto, la mancata comunicazione del modello EAS e la mancata partecipazione dei soci alla vita dell’ente.
La Commissione tributaria provinciale rigettava il ricorso e la Commissione regionale della Lombardia respingeva l’appello. L’associazione proponeva quindi ricorso per cassazione con quattro motivi, incentrati sulla natura della registrazione dell’atto costitutivo, sulla violazione dell’obbligo di motivazione dell’avviso, sulla democraticità della vita associativa e sulla mancata comunicazione EAS.
La Motivazione della Corte
La Corte qualifica il primo motivo in parte inammissibile ed in parte infondato. Sotto il primo profilo, la censura sull’erronea valutazione della registrazione come requisito necessario non si confronta con la ratio decidendi: la CTR non aveva fondato il diniego sul mero dato formale, ma sull’assenza di una data certa che dimostrasse la conformità dello statuto alle clausole legali per l’anno in contestazione, essendo l’atto costitutivo stato registrato solo nel 2015.
Richiamando la consolidata giurisprudenza di legittimità, la Corte ribadisce che l’esenzione dipende dall’effettivo svolgimento di attività senza fine di lucro, non dalla veste formale o dall’affiliazione al CONI. Quanto alla registrazione, essa è imposta dall’art. 90, comma 5, della legge n. 289/2002 ed è funzionale a fornire l’elemento cronologico certo, necessario perché l’associazione dimostri la ricorrenza dei presupposti agevolativi nell’anno d’imposta. È infondata anche la tesi secondo cui la registrazione rileverebbe solo per l’agevolazione del comma 3 dell’art. 148 t.u.i.r., atteso che il comma 8 si riferisce espressamente anche alle disposizioni dei commi 5, 6 e 7.
Sul secondo motivo, la Corte chiarisce il rapporto tra motivazione dell’avviso e prova in giudizio: la motivazione, presidiata dall’art. 7 della legge n. 212/2000, delimita le contestazioni, ma la prova attiene al diverso piano del fondamento sostanziale della pretesa. Nella specie, l’Ufficio non aveva integrato la motivazione, ma si era limitato a specificare, in sede di controdeduzioni, gli elementi della contestazione già formulata.
Il terzo motivo è in parte infondato ed in parte inammissibile: infondato nella riproposta questione sull’applicazione dell’art. 148 t.u.i.r., dovendo la natura non commerciale essere provata dalla contribuente; inammissibile laddove, sotto l’apparente violazione di legge, mira a una rivalutazione del materiale probatorio e del giudizio di fatto del giudice di merito, preclusa in sede di legittimità, come affermato anche dalle Sezioni Unite n. 34476 del 2019. Il quarto motivo è inammissibile perché la mancata comunicazione EAS era rimasta assorbita nella sentenza d’appello, senza che la contribuente fosse soccombente su tale eccezione.
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Nota della Redazione
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