Custodia in carcere e sopravvenuta condanna: interesse al ricorso (Cass. pen. Sez. VI n. 35308 del 05.10.2026)
Principi di diritto (Massima)
Il motivo di ricorso che censuri l’applicazione della custodia cautelare in carcere in violazione dell’art. 275, comma 2-bis, cod. proc. pen. diviene inammissibile per sopravvenuto difetto di interesse quando, nelle more dell’udienza, la misura sia stata sostituita con gli arresti domiciliari proprio in applicazione della disposizione contestata. È aspecifico, e come tale inammissibile, il motivo che contesti la valutazione di concretezza e attualità del pericolo di reiterazione limitandosi a opporre le proprie determinazioni a quelle del tribunale, senza confrontarsi con la motivazione effettivamente resa. La declaratoria di inammissibilità per causa non imputabile al ricorrente comporta comunque la condanna alle spese processuali, ai sensi dell’art. 616 cod. proc. pen., ma esclude la condanna al versamento della somma in favore della cassa delle ammende.
Il Fatto
Il ricorrente impugnava con ricorso per cassazione l’ordinanza del Tribunale del riesame di Messina che aveva confermato la custodia cautelare in carcere, applicata in relazione al delitto di detenzione a fini di cessione di sostanze stupefacenti, per un quantitativo complessivo pari a 4.279 dosi medie singole.
Il ricorso si fondava su due motivi: la violazione dell’art. 275, comma 2-bis, cod. proc. pen., per avere il giudice ritenuto la prognosi di non applicabilità di una pena inferiore ai tre anni di reclusione, ostativa alla misura carceraria, benché fosse già stata esercitata l’azione penale per il delitto di cui all’art. 73, comma 4, d.P.R. n. 309 del 1990, con esclusione dell’aggravante dell’ingente quantità; e la violazione degli artt. 274 e 275 cod. proc. pen., per omessa valutazione della concretezza e attualità del pericolo di reiterazione, considerato il lasso temporale di circa un ventennio tra i precedenti specifici valorizzati e i fatti per cui si procedeva. Nelle more dell’udienza sopravveniva sentenza di condanna alla pena di due anni e otto mesi di reclusione, oltre alla multa, con contestuale sostituzione della custodia in carcere con gli arresti domiciliari.
La Motivazione della Corte
La Sesta Sezione dichiara inammissibili entrambi i motivi. Sul primo, la Corte rileva che la doglianza ha perduto il necessario interesse, essendo stata la custodia in carcere sostituita nelle more con gli arresti domiciliari, contestualmente alla sentenza di condanna, proprio in applicazione dell’art. 275, comma 2-bis, cod. proc. pen., della cui violazione il ricorso si doleva. La norma invocata ha quindi trovato applicazione e ha prodotto il risultato che il ricorrente perseguiva, con conseguente venir meno dell’interesse a coltivare la censura.
Quanto al secondo motivo, il provvedimento impugnato supera il vaglio di specificità. La doglianza, osserva la Corte, si risolve nella semplice contestazione delle determinazioni del tribunale, che non si è limitato a dare rilievo ai risalenti precedenti. Il tribunale li ha piuttosto valorizzati solo ad ulteriore conforto dell’inserimento del ricorrente in rilevanti circuiti criminali, desunto — senza alcuna forzatura logica — già soltanto dal considerevole quantitativo di stupefacenti detenuto. Il riferimento ai precedenti opera quindi come elemento aggiuntivo, non esclusivo, della valutazione cautelare.
Sul piano delle conseguenze processuali, la Corte afferma che l’inammissibilità dell’impugnazione comporta obbligatoriamente la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento, ai sensi dell’art. 616 cod. proc. pen. La statuizione è dovuta anche quando l’inammissibilità dipenda da una causa non imputabile al ricorrente. È invece esclusa la condanna al versamento di una somma in favore della cassa delle ammende, poiché la prima doglianza è divenuta inammissibile solo per un fatto successivo al ricorso e non ascrivibile al ricorrente. Su quest’ultimo punto la Corte corregge il diverso esito che la declaratoria avrebbe altrimenti comportato.
Il ricorso è pertanto dichiarato inammissibile, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali.
Nota della Redazione
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