Riesame cautelare: obbligo di esaminare la documentazione difensiva sulla stabile occupazione (Cass. pen. Sez. IV n. 31565 del 19.08.2026)
Principi di diritto (Massima)
Il Tribunale del riesame che ometta del tutto di esaminare la documentazione prodotta dalla difesa, potenzialmente rilevante ai fini del giudizio sulle esigenze cautelari e sulla scelta della misura, incorre nel vizio di mancanza di motivazione ex art. 606, comma 1, lett. e), cod. proc. pen. L’obbligo di motivazione impone al giudice della cautela di confrontarsi con gli elementi addotti dall’indiziato, specie quando essi siano atti a dimostrare l’intervenuto mutamento delle condizioni personali e lavorative. La circostanza della stabile attività lavorativa e la disponibilità di un domicilio idoneo agli arresti domiciliari, anche con controllo elettronico ex art. 275-bis cod. proc. pen., richiedono una valutazione espressa, non potendo essere pretermesse.
Il Fatto
Il giudice per le indagini preliminari aveva applicato la custodia cautelare in carcere nei confronti dell’indagato per un reato in materia di stupefacenti di cui agli artt. 73, comma 4, e 80, comma 2, d.P.R. n. 309/1990, ravvisando gravi indizi e un pericolo di reiterazione desunto dai precedenti penali e dalla gravità della condotta.
Il Tribunale del riesame, con ordinanza del 24 dicembre 2025, aveva confermato il provvedimento, escludendo il pericolo di inquinamento probatorio ma ritenendo sussistente il rischio di recidiva e la sola custodia carceraria idonea e proporzionata, escludendo l’efficacia degli arresti domiciliari con controllo elettronico. La difesa ha proposto ricorso per cassazione, lamentando la violazione degli artt. 274, 275 e 275-bis cod. proc. pen. e la mancata considerazione della documentazione sulla stabile occupazione lavorativa.
La Motivazione della Corte
La Corte affronta un unico motivo, articolato sotto il profilo della violazione di legge e del vizio di motivazione. Il ricorrente deduceva l’assenza di attuali e concrete esigenze cautelari, rilevando che la misura era stata applicata a distanza di tempo dal fatto e che il Tribunale del riesame non aveva valutato la documentazione attestante lo svolgimento di una stabile attività lavorativa con contratto a tempo indeterminato.
Il Collegio muove dal verbale dell’udienza davanti al Tribunale del riesame, dal quale risulta con chiarezza che la difesa aveva prodotto documentazione comprovante l’occupazione lavorativa stabile e una dichiarazione di disponibilità ad accogliere l’indiziato presso l’abitazione della sorella.
Su questo punto la Corte rileva che il Tribunale del riesame ha del tutto obliterato la circostanza della produzione documentale, in ipotesi rilevante ai fini del giudizio sulla sussistenza delle esigenze cautelari e sulla possibilità di fronteggiarle con gli arresti domiciliari, anche con le modalità del controllo elettronico.
Ne consegue il riconoscimento del dedotto vizio di mancanza di motivazione. Il ricorso è pertanto fondato nei termini precisati e viene accolto, con annullamento dell’ordinanza impugnata e rinvio per nuovo giudizio al Tribunale di Palermo competente ai sensi dell’art. 309, comma 7, cod. proc. pen.
La decisione ribadisce, in termini processuali, che il giudice del riesame non può ignorare gli elementi difensivi potenzialmente idonei a incidere sul giudizio cautelare: l’omessa considerazione integra il vizio di motivazione e determina il rinvio, restando il merito delle esigenze cautelari rimesso al giudice competente.
Nota della Redazione
Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.
Riferimenti normativi
- Art. 274 c.p.p. – Esigenze cautelari
- Art. 275 c.p.p. – Criteri di scelta delle misure
- Art. 275-bis c.p.p. – Particolari modalità di controllo
- Art. 309 c.p.p. – Riesame delle ordinanze che dispongono una misura coercitiva
- Art. 606 c.p.p. – Casi di ricorso