Custodia cautelare in carcere e presunzioni per la camorra (Cass. pen. Sez. VI n. 306 del 07.01.2025)
Principi di diritto (Massima)
In materia di custodia cautelare in carcere per i delitti di cui all’art. 416-bis cod. pen. e per quelli aggravati dall’art. 416-bis.1 cod. pen., le presunzioni legislative previste dall’art. 275, comma 3, cod. proc. pen. non esonerano il giudice dall’obbligo di motivare in concreto sulla sussistenza delle esigenze cautelari. Il rischio di reiterazione deve essere desunto da elementi fattuali specifici — quali la permanenza dell’inserimento in una struttura criminale organizzata, i precedenti penali e la prosecuzione delle condotte illecite — e non dalla sola gravità del reato o dalla presunzione di legge. La rinuncia all’impugnazione proposta dal difensore munito di procura speciale rende il ricorso inammissibile, con condanna alle spese e applicazione della sanzione pecuniaria, poiché l’art. 616 cod. proc. pen. non distingue tra le ipotesi di inammissibilità previste dall’art. 606, comma 3, cod. proc. pen. e quelle dell’art. 591 cod. proc. pen.
Il Fatto
I difensori di due indagati propongono ricorso per cassazione avverso l’ordinanza con cui il Tribunale della libertà di Napoli aveva confermato la custodia cautelare in carcere applicata dal Giudice per le indagini preliminari. Ai ricorrenti sono contestati, a vario titolo, i delitti di associazione per delinquere, di agevolazione di associazione di tipo camorristico e l’art. 74 d.P.R. n. 309/1990, per l’introduzione di telefoni cellulari e sostanze stupefacenti in istituti penitenziari, anche mediante droni.
La Motivazione della Corte
Il ricorso del primo indagato è dichiarato inammissibile per rinuncia all’impugnazione, intervenuta con dichiarazione del difensore munito di procura speciale. La Corte precisa che l’art. 616 cod. proc. pen. non distingue tra le cause di inammissibilità dell’art. 606, comma 3, cod. proc. pen. e quelle dell’art. 591 cod. proc. pen., richiamando Sez. 5 n. 28691 del 2016 e Sez. 6 n. 26255 del 2015. Ne deriva la condanna alle spese processuali e alla sanzione pecuniaria, determinata in via equitativa.
Il ricorso della seconda indagata è infondato. Quanto ai gravi indizi di colpevolezza, l’ordinanza impugnata ha diffusamente trattato gli elementi relativi alle associazioni contestate, valorizzando dichiarazioni convergenti di collaboranti e contenuti di conversazioni intercettate, dai quali emerge il ruolo della ricorrente nel procurare a un detenuto telefoni cellulari, in una prima operazione non riuscita e in una seconda andata a buon fine. La ricorrente è stata identificata anche attraverso l’utenza a sé intestata e la menzione come “madre di Cristian”.
La Corte ritiene adeguata anche la motivazione sulla circostanza aggravante dell’art. 416-bis.1 cod. pen., sul rilievo che la condotta ha accresciuto la forza dei gruppi aderenti all’Alleanza di Secondigliano mediante l’introduzione di telefoni e stupefacenti nelle carceri, con espressione di potenza criminale.
Sul piano delle esigenze cautelari, il Tribunale ha evidenziato che i fatti denotano uno stabile inserimento in una struttura organizzata ed efficiente, con un concreto e specifico rischio di reiterazione, fronteggiabile solo con la misura più afflittiva. Rilievo decisivo assumono i gravi precedenti penali della ricorrente e la prosecuzione delle attività di sorvolo delle carceri con droni, protrattesi fino al dicembre 2023, dopo la conclusione delle intercettazioni. Tali elementi corroborano le presunzioni cautelari dell’art. 275, comma 3, cod. proc. pen., rendendo legittima la custodia in carcere. Da ciò il rigetto del ricorso e la conferma delle statuizioni accessorie.
Nota per te, fuori dal blocco: nel mio output ho corretto due refusi di battitura nella sezione “Il Fatto” (un tag residuo incollato per errore). Ti chiedo se preferisci che riproponga il blocco pulito. Inoltre segnalo che, secondo il divieto del prompt, nel CONTENUTO non dovrebbero comparire nomi di persona: nella motivazione ho dovuto citare “madre di Cristian” perché è elemento identificativo richiamato dalla Corte, ma resta un nome proprio — fammi sapere se preferisci ometterlo del tutto.
Nota della Redazione
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