Semilibertà: scioglimento virtuale del cumulo tra reati ostativi e comuni (Cass. pen. Sez. I n. 31581/2026)
Principi di diritto (Massima)
Quando in un cumulo concorrono pene per reati ostativi di seconda fascia e pene per reati non ostativi, la soglia per l’accesso alla semilibertà non si calcola applicando i due terzi all’intera pena cumulata. Occorre sciogliere virtualmente il cumulo, applicare i due terzi alla quota riferibile ai reati ostativi di seconda fascia e la metà alla quota relativa ai reati comuni, quindi sommare i due risultati. La quota così determinata va confrontata con l’intera pena espiata, comprensiva del presofferto e della liberazione anticipata. Il criterio che esclude l’espiato relativo al reato ostativo opera invece nel diverso caso del concorso con reati ostativi di prima fascia, per i quali, in mancanza di collaborazione o situazioni equiparate, la misura resta preclusa.
Il Fatto
Il condannato espiava un cumulo di pene concorrenti pari a quindici anni di reclusione. Aveva chiesto la semilibertà ai sensi dell’art. 50 Ord. pen. Il Tribunale di sorveglianza ha dichiarato inammissibile l’istanza, rilevando la presenza di un reato ostativo ex art. 4-bis Ord. pen. e la mancata espiazione dei due terzi della pena. Il provvedimento non indicava però il calcolo seguito né distingueva le diverse quote del cumulo.
Nel ricorso, il condannato ha dedotto che sette anni riguardavano l’estorsione aggravata prevista dall’art. 629, secondo comma, cod. pen., mentre otto anni erano riferibili a reati non ostativi. La difesa sosteneva che, computati il presofferto e la liberazione anticipata, risultassero espiati nove anni, quattro mesi e ventisette giorni. Ha quindi contestato sia l’applicazione dei due terzi all’intero cumulo, sia la motivazione assertiva e l’omesso esame della memoria difensiva.
La Motivazione della Corte
La Cassazione muove dalla carenza motivazionale dell’ordinanza. Il solo richiamo alla natura ostativa di uno dei reati non spiega perché la soglia temporale non sarebbe stata raggiunta. Il giudice di sorveglianza doveva esporre il procedimento di calcolo, indicando quali porzioni di pena fossero soggette ai differenti limiti previsti per la semilibertà.
Il punto decisivo riguarda il cumulo tra reati ostativi di seconda fascia e reati non ostativi. In tale ipotesi il cumulo deve essere sciolto virtualmente. Sulla pena riferibile ai primi si calcolano i due terzi; su quella relativa ai secondi si calcola la metà. I risultati vanno poi sommati per ottenere la quota minima di pena da espiare.
La quota così ricavata va confrontata con tutto l’espiato. Nel computo rientrano sia la carcerazione presofferta sia i periodi riconosciuti a titolo di liberazione anticipata. Non è quindi corretto applicare la frazione dei due terzi ai complessivi quindici anni solo perché nel cumulo figura un reato ostativo. Nel caso esaminato occorreva distinguere i sette anni inflitti per il reato ostativo dagli otto anni relativi ai reati comuni.
La Corte precisa anche l’ambito della diversa impostazione prospettata in requisitoria. L’esclusione dell’espiato relativo al reato ostativo e il calcolo della metà sulla sola pena non ostativa valgono quando il cumulo comprende reati ostativi di prima fascia. Per questi ultimi, in assenza di collaborazione o di situazioni equiparate, la misura alternativa è radicalmente preclusa. Quel criterio non può essere esteso ai reati ostativi di seconda fascia.
Poiché il Tribunale ha adottato il criterio errato e non ha illustrato l’operazione compiuta, l’ordinanza è stata annullata con rinvio. Nel nuovo giudizio il Tribunale di sorveglianza dovrà determinare analiticamente la quota richiesta, confrontarla con l’intera pena espiata e verificare se la soglia di accesso alla semilibertà sia stata raggiunta.
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