Misure cautelari: il controllo di legittimità non rivede gli indizi (Cass. pen. Sez. IV n. 27328 del 21.07.2026)

Principi di diritto (Massima)
In tema di impugnazione dei provvedimenti cautelari personali, il ricorso per cassazione è ammissibile soltanto quando denunci la violazione di specifiche norme di legge ovvero la manifesta illogicità della motivazione secondo i canoni della logica e i principi di diritto. Il controllo di legittimità, pertanto, non comprende il potere di revisione degli elementi materiali e fattuali delle vicende indagate, ivi compreso lo spessore degli indizi, né la riconsiderazione delle caratteristiche soggettive dell’indagato. Restano estranee al sindacato di legittimità le censure che, pur formalmente investendo la motivazione, si risolvano nella prospettazione di una diversa valutazione delle circostanze esaminate dal giudice di merito. Il vaglio è circoscritto alla congruità, coerenza e coordinazione logica dell’apparato argomentativo che collega gli indizi al giudizio di probabile colpevolezza.

Il Fatto

Il Tribunale del riesame, accogliendo l’appello proposto dal Pubblico Ministero ex art. 310 cod. proc. pen., aveva riformato l’ordinanza di rigetto del G.I.P. e applicato all’indagato la custodia in carcere per il delitto di partecipazione ad associazione per delinquere dedita al narcotraffico e per i connessi reati-fine, aggravati ai sensi dell’art. 416-bis.1 cod. pen. Il primo giudice aveva escluso i gravi indizi del delitto associativo e le esigenze cautelari per i reati-fine.

Avverso l’ordinanza del riesame l’indagato ha proposto ricorso per cassazione, deducendo violazione dell’art. 74 d.P.R. n. 309/1990, carenza e illogicità della motivazione sulla gravità indiziaria, sull’aggravante dell’agevolazione e sulle esigenze cautelari. Il Procuratore generale ha chiesto il rigetto.

La Motivazione della Corte

La Corte richiama la costante giurisprudenza di legittimità (Sez. II n. 31553 del 2017; Sez. IV n. 18795 del 2017; Sez. II n. 9212 del 2017) e ribadisce che, anche nel giudizio cautelare personale, il controllo di legittimità non può spingersi fino a rivedere gli elementi fattuali o le caratteristiche soggettive dell’indagato. Il sindacato resta circoscritto alla verifica delle ragioni giuridicamente significative e all’assenza di illogicità evidenti.

Quanto al primo motivo, la Corte osserva che la censura si risolve nella prospettazione di una diversa valutazione delle circostanze accertate, concernenti profili di puro fatto non sindacabili in sede di legittimità. La motivazione del riesame è invece congrua: dalle modalità dei reati-fine emerge il ruolo dell’indagato nella gestione delle spedizioni, la piena conoscenza dei passaggi operativi e l’uso di chat criptate nell’ambito di un sistema fondato sull’affidamento reciproco, indice di perdurante appartenenza associativa.

Anche la seconda doglianza è manifestamente infondata. Il riesame ha adeguatamente rappresentato come le condotte fossero funzionalmente correlate al contesto mafioso, essendo l’indagato consapevole del carattere agevolativo della sua azione rispetto agli organi di vertice del sodalizio.

Infine, quanto alle esigenze cautelari, dal titolo di reato contestato ai sensi dell’art. 74 d.P.R. n. 309/1990 discende la doppia presunzione della sussistenza delle esigenze ex art. 274 cod. proc. pen. e dell’esclusiva adeguatezza della custodia in carcere. La Corte esclude profili di illegittimità nel diniego dell’esonero dalle spese e richiama Corte cost. n. 186/2000, dichiarando il ricorso inammissibile e disponendo gli adempimenti di cui all’art. 28 reg. esec. cod. proc. pen.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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