Revoca dell’affidamento in prova per violazione delle pene accessorie e intestazione fittizia (Cass. pen. Sez. I n. 12225 del 27.03.2025)
Principi di diritto (Massima)
In tema di misure alternative alla detenzione, la revoca dell’affidamento in prova al servizio sociale può essere fondata sull’accertamento di condotte che, oltre a violare le prescrizioni imposte, integrino la violazione delle pene accessorie applicate al condannato. Assume rilievo, a tal fine, l’intestazione fittizia di una posizione di lavoro dipendente che consenta al condannato di continuare ad operare nel medesimo contesto di criminalità economica. Tali comportamenti, valutati unitamente al disinteresse verso gli obblighi riparatori, rivelano l’inesistenza sin dall’inizio dell’adesione al programma di risocializzazione e giustificano la revoca con effetti ex tunc. Il vaglio del giudice di legittimità resta di mera legalità sulla motivazione.
Il Fatto
Il Tribunale di sorveglianza di Bologna revocava, con effetti ex tunc, la misura dell’affidamento in prova al servizio sociale concessa al condannato con precedente ordinanza. Il provvedimento di revoca si fondava su più circostanze: il coinvolgimento in procedimenti penali, la violazione delle pene accessorie e le risultanze delle informazioni dell’UEPE.
Il condannato proponeva ricorso per cassazione, deducendo con motivo unico mancanza, contraddittorietà e manifesta illogicità della motivazione, sia in punto di individuazione dei presupposti della revoca sia con riguardo alla decorrenza dei suoi effetti. Sosteneva l’infondatezza degli addebiti contestati e l’irrilevanza dei procedimenti pendenti, richiamando le informazioni positive contenute nella relazione dell’UEPE.
La Motivazione della Corte
La Sez. I ha dichiarato il ricorso infondato. Le doglianze difensive, pur formalmente costruite come vizi della motivazione, si risolvono in una lettura alternativa delle risultanze dei procedimenti penali. Il ricorrente non si confronta con la circostanza, decisiva, della vigenza della misura cautelare all’atto della decisione del Tribunale, di cui il provvedimento impugnato dà atto.
Il punto centrale dell’argomentazione riguarda l’intestazione fittizia. Il condannato, all’atto dell’accesso alla misura alternativa e durante tutta la sua esecuzione, aveva indicato una posizione di lavoratore dipendente presso la compagine di cui era rimasto effettivo titolare. Tale intestazione gli aveva consentito non solo di continuare ad operare nel medesimo contesto di criminalità economica, ma anche di violare pervicacemente i divieti delle pene accessorie applicategli in seguito alla condanna per bancarotta fraudolenta.
La Corte rileva inoltre che la difesa non si misura adeguatamente con il contenuto delle informazioni dell’UEPE, che richiamano, oltre alle mancanze relative alle buste paga, il costante e totale disinteresse verso l’adempimento degli obblighi riparatori, nonostante le ripetute sollecitazioni.
Queste circostanze, secondo il complessivo e motivato apprezzamento riservato al giudice di merito, valgono a rappresentare sia le corrette ragioni della revoca sia quelle dei suoi effetti ex tunc. I comportamenti accertati, infatti, rivelano l’inesistenza sin dall’inizio dell’adesione al programma di risocializzazione, con la conseguenza che la misura non avrebbe mai potuto trovare giustificazione. Il ricorso è stato rigettato con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali.
Nota della Redazione
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