Avvalimento del segreto d’ufficio e concorso dell’extraneus (Cass. pen. Sez. 6 n. 901 del 09.01.2026)
Principi di diritto (Massima)
Il delitto di cui all’art. 326, comma 3, cod. pen. sanziona la condotta del pubblico ufficiale che, al fine di procurare a sé o ad altri un indebito profitto patrimoniale, si avvale illegittimamente di notizie coperte da segreto, prescindendo totalmente dalla loro divulgazione. La rivelazione del segreto da parte del pubblico agente integra sempre il reato previsto dal primo comma dell’art. 326 cod. pen., anche quando il destinatario dell’informazione se ne avvalga nel proprio interesse, mentre la fattispecie di cui al terzo comma presuppone che del segreto si avvalga esclusivamente il depositario dello stesso e non già un soggetto terzo a cui la notizia è stata preventivamente divulgata. Ne consegue che deve escludersi l’astratta configurabilità del reato di cui all’art. 326, comma 3, cod. pen. quando l’utilizzazione del segreto rappresenti il mezzo indiretto per ottenere un vantaggio patrimoniale da parte dei soggetti cui l’intraneus ha rivelato la notizia. In tale evenienza, è onere della pubblica accusa formulare l’imputazione ai sensi del primo comma dell’art. 326 cod. pen., non essendo automaticamente configurabile il concorso dei terzi beneficiari della rivelazione in tale diversa fattispecie.
Il Fatto
Il pubblico ministero disponeva il sequestro probatorio della copia forense del telefono cellulare in uso a un’indagata, già nella disponibilità della polizia giudiziaria in quanto estrapolata in occasione di un precedente sequestro del dispositivo informatico.
L’indagata, sospettata di aver ricevuto in anticipo le domande che le sarebbero state rivolte in sede di partecipazione a una procedura selettiva per l’assunzione a tempo determinato presso un’Accademia delle belle arti, proponeva ricorso al Tribunale del riesame, che rigettava l’impugnazione ritenendo sussistente il fumus commissi delicti in relazione al reato di cui all’art. 326, comma 3, cod. pen..
La Motivazione della Corte
La Corte di cassazione ha preliminarmente esaminato la fondatezza dei motivi afferenti alla sussistenza del fumus commissi delicti, ritenendo il ricorso fondato. Ha ricordato che, per consolidata giurisprudenza, l’ipotesi di reato di cui all’art. 326, comma 3, cod. pen. sanziona la condotta del pubblico ufficiale che trae un vantaggio patrimoniale dalla conoscenza stessa della notizia destinata a restare segreta, prescindendo totalmente dalla divulgazione della stessa.
La Corte ha chiarito che la rivelazione di un segreto d’ufficio integra sempre il reato previsto dal primo comma dell’art. 326 cod. pen., mentre ricorre la diversa fattispecie di cui al terzo comma quando il pubblico ufficiale sfrutti lo specifico contenuto delle informazioni destinate a rimanere segrete. Ha precisato che la condotta di rivelazione è sempre punita ai sensi del primo comma, anche quando il destinatario dell’informazione se ne avvalga nel proprio interesse, mentre la previsione di cui al terzo comma presuppone esclusivamente che del segreto se ne avvalga il depositario dello stesso e non già un soggetto terzo a cui la notizia è stata preventivamente divulgata.
Applicando tali principi alla fattispecie concreta, la Corte ha rilevato l’insussistenza dell’astratta configurabilità del reato di cui all’art. 326, comma 3, cod. pen., poiché l’utilizzazione del segreto risultava essere il mezzo indiretto per ottenere un vantaggio patrimoniale da parte dei soggetti cui l’intraneus aveva rivelato la notizia. Ha inoltre osservato che, sebbene la condotta ascritta al pubblico agente possa dar luogo al reato di cui all’art. 326, comma 1, cod. pen., ciò non comporta l’automatica configurabilità del concorso di persone da parte dei terzi beneficiari della rivelazione, essendo necessario che l’extraneus non si sia limitato a ricevere la notizia ma abbia istigato o indotto il pubblico ufficiale a compiere la rivelazione.
Nel caso di specie, la motivazione dell’ordinanza impugnata risultava del tutto assente in ordine alla configurabilità del reato di cui all’art. 326, comma 1, cod. pen. in capo all’indagata, avendo la pubblica accusa formulato una diversa imputazione non assistita dal requisito dell’astratta configurabilità. La Corte ha concluso escludendo la sussistenza del fumus commissi delicti e annullando senza rinvio l’ordinanza impugnata e il decreto di sequestro, con restituzione di quanto in sequestro all’avente diritto, dichiarando assorbiti gli ulteriori motivi di ricorso.
Nota della Redazione
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