Fusione per incorporazione e rateizzazione escludono sequestro a fini confisca (Cass. pen. Sez. III n. 21539 del 11.06.2026)
Principi di diritto (Massima)
In tema di reati tributari, la società incorporante succede, per effetto della fusione per incorporazione ex art. 2504-bis cod. civ., nei diritti e negli obblighi della società incorporata, compresi quelli tributari, e prosegue nei rapporti anteriori alla fusione. Ne consegue che la rateizzazione del debito tributario conclusa dalla incorporante rileva sia sull’ammontare del profitto assoggettabile a confisca, sia sull’ammontare del sequestro. A norma dell’art. 12-bis, comma 2, d.lgs. n. 74 del 2000, come modificato dal d.lgs. n. 87 del 2024, il sequestro preventivo finalizzato alla confisca non può essere disposto se è in corso il pagamento, anche rateale, del debito tributario, salvo che sussista il concreto pericolo di dispersione della garanzia patrimoniale, desumibile dalle condizioni reddituali, patrimoniali o finanziarie del reo e dalla gravità del reato. Il giudice del riesame deve dunque verificare la regolarità dei pagamenti e tale pericolo secondo i criteri attuali.
Il Fatto
Il Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Napoli aveva disposto il sequestro preventivo a fini di confisca del profitto del reato di art. 10-ter d.lgs. n. 74 del 2000, in via diretta verso una società e per equivalente verso il relativo amministratore. Investito delle richieste di riesame, il Tribunale di Napoli ha dichiarato inammissibile quella della società, ritenendola estinta per fusione per incorporazione, e ha rigettato quella personale dell’amministratore.
Secondo il Tribunale, la rateizzazione del debito tributario avviata dalla società incorporante era irrilevante, perché questa non era destinataria del sequestro, e perché la disciplina richiamata era quella previgente. Il ricorrente ha censurato tale decisione, evidenziando la successione della incorporante nel debito e la vigenza del nuovo testo dell’art. 12-bis.
La Motivazione della Corte
La Suprema Corte muove dal rilievo che l’esclusione della rilevanza della rateizzazione non tiene conto degli effetti sostanziali della fusione per incorporazione e del testo attualmente vigente dell’art. 12-bis d.lgs. n. 74 del 2000. Richiamando il revirement delle Sezioni Unite civili n. 21970 del 2021, la Corte ribadisce che la fusione per incorporazione estingue la società incorporata, dando luogo a un fenomeno estintivo-successorio, superando il precedente indirizzo evolutivo-modificativo.
In ipotesi di fusione ex art. 2504-bis cod. civ., alla società incorporante sono trasferiti i diritti e gli obblighi della incorporata, compresi quelli tributari, ed essa prosegue in tutti i rapporti, anche processuali, anteriori alla fusione, essendole subentrata a titolo di successione universale. Tali principi — la Corte richiama Cass. civ. Sez. V n. 14177 del 2019 e, in ambito penale, Sez. I n. 2363 del 2023 — valgono anche riguardo alla legittimazione della incorporante.
Applicando tali coordinate, la Corte rileva che la successione nell’obbligazione tributaria determina la rilevanza della rateizzazione del debito: essa incide sull’ammontare del profitto sequestrabile e, per effetto della disciplina vigente, sulla stessa adottabilità del sequestro. Il nuovo testo dell’art. 12-bis, comma 2, introdotto con il d.lgs. n. 87 del 2024, stabilisce che il sequestro non può essere disposto se è in corso il pagamento, anche rateale, del debito, salvo che sussista il concreto pericolo di dispersione della garanzia patrimoniale, da desumere dalle condizioni del reo e dalla gravità del reato.
L’ordinanza impugnata dava atto della fusione e della rateizzazione senza trarne le conseguenze quanto alla determinazione del profitto, alla verifica del pericolo nel ritardo e all’adozione del sequestro. Il ricorso è pertanto fondato: occorre verificare la regolarità dei pagamenti del piano rateale e il pericolo di dispersione secondo i criteri attuali. L’ordinanza è annullata con rinvio al medesimo Tribunale di Napoli ai sensi dell’art. 324, comma 5, cod. proc. pen., per un nuovo esame della richiesta di riesame.
Nota della Redazione
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