Custodia cautelare: no al riesame se il giudicato copre l attualità (Cass. pen. Sez. VI n. 32814 del 03.09.2026)
Principi di diritto (Massima)
In tema di esigenze cautelari, il decorso del tempo dalla commissione del fatto non impone al giudice del riesame una nuova autonoma valutazione sull’affievolimento del pericolo di reiterazione quando sull’attualità e concretezza di quel pericolo si è già formato il giudicato cautelare. La presunzione relativa di adeguatezza della custodia in carcere, per i reati che la giustificano per titolo, non si converte in automatismo assoluto, ma la sua contestazione richiede la prospettazione di elementi nuovi e specifici, non la mera rilettura critica delle valutazioni già compiute. La motivazione del tribunale del riesame che esamini e respinga tutte le doglianze difensive non è meramente adesiva. Il ricorso che proponga questioni di mero fatto, volte a una diversa lettura delle risultanze, è inammissibile.
Il Fatto
Il ricorrente impugna l’ordinanza con cui il Tribunale per il riesame ha respinto l’appello avverso il provvedimento che aveva rigettato l’istanza di sostituzione della custodia cautelare in carcere con gli arresti domiciliari, con applicazione di dispositivi elettronici di controllo. La misura era stata applicata per il reato di cui all’art. 74 d.P.R. n. 309/1990, in relazione a un’associazione armata finalizzata al narcotraffico.
La difesa aveva dedotto il difetto di attualità delle esigenze cautelari, valorizzando il tempo intercorso dalla commissione dei fatti, l’assenza di condotte recenti riferibili al ricorrente e l’indicazione di un luogo lontano dai fatti come sede idonea agli arresti domiciliari.
La Motivazione della Corte
I primi otto motivi sono esaminati congiuntamente e sono inammissibili. La Corte rileva che le censure sull’attualità delle esigenze cautelari si riferiscono a questioni di mero fatto, già esaminate dal tribunale del riesame, che ha tenuto conto della gravità dei fatti contestati in ambito associativo e dei contatti a livello internazionale dell’indagato.
Il giudice a quo ha valorizzato un quadro indiziario articolato: l’avvalersi, nella rete di collaboratori nello spaccio, anche di persone sottoposte agli arresti domiciliari; i contatti con una vasta rete di complici anche esteri, che usano canali criptati di comunicazione telematica difficilmente intercettabili; la pregressa disponibilità di armi ad elevata potenzialità offensiva. Su tale base le deduzioni difensive, in parte, sono precluse dal giudicato cautelare, e per il resto si risolvono in censure di merito.
Il passaggio centrale riguarda il tempo silente. La Corte esclude che esso possa assumere rilievo, poiché sull’attualità e concretezza del pericolo di reiterazione si è già formato il giudicato cautelare. Il decorso di appena un mese dalla pronuncia del tribunale del riesame, confermativa dell’ordinanza genetica, non è tempo sufficiente a imporre un giudizio sull’affievolimento delle esigenze cautelari.
Quanto all’unico elemento di novità, l’indicazione di una residenza in una regione lontana dai fatti, la Corte ritiene condivisibile la valutazione di inidoneità: essa non vale a contenere il rischio che il ricorrente, contando su una rete di rilievo internazionale, riprenda la gestione dei traffici. L’ultimo motivo è manifestamente infondato, perché l’ordinanza impugnata contiene ampia motivazione ed esamina, respingendole, tutte le doglianze difensive.
Il ricorso è dichiarato inammissibile, con condanna del ricorrente alle spese processuali e al versamento di una somma in favore della Cassa delle ammende.
Nota della Redazione
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