Danneggiamento a querela: applicabile ai fatti anteriori la nuova procedibilità (Cass. pen. Sez. II n. 1947 del 16.01.2025)
Principi di diritto (Massima)
Il danneggiamento commesso su cose esposte per necessità, per consuetudine o per destinazione alla pubblica fede è punibile a querela della persona offesa a decorrere dal 4 aprile 2024, per effetto dell’art. 9, comma 1, d.lgs. 19 marzo 2024, n. 31. La natura sostanziale della querela e la sua incidenza sulla punibilità impongono l’applicazione dell’art. 2, quarto comma, cod. pen., con la conseguenza che il nuovo regime di procedibilità opera anche per i fatti commessi anteriormente alla sua entrata in vigore. Il regime sopravvenuto rispetto alla sentenza di appello rende ammissibile il ricorso per cassazione proposto al solo fine di far valere il difetto della condizione di procedibilità, unico strumento per ottenere l’applicazione della norma di maggior favore.
Il Fatto
Due ricorrenti impugnano la sentenza con cui la Corte di appello di Napoli, in data 18.01.2024, ha confermato la decisione di primo grado del Tribunale di Napoli: la prima era stata condannata per il reato di danneggiamento, la seconda per ricettazione aggravata ai sensi dell’art. 416-bis.1 cod. pen., declinata nel senso dell’agevolazione.
La prima ricorrente deduce che il reato per cui ha riportato condanna è divenuto procedibile a querela per effetto della sopravvenuta riforma introdotta dal d.lgs. n. 31 del 2024 e che la persona offesa non ha mai proposto querela né si è costituita parte civile. La seconda censura, invece, il diniego delle circostanze attenuanti generiche e la determinazione degli aumenti di pena per la continuazione esterna.
La Motivazione della Corte
La Corte affronta anzitutto il ricorso della condannata per danneggiamento e lo ritiene fondato. Il reato commesso su cose esposte per necessità o per consuetudine o per destinazione alla pubblica fede è divenuto punibile a querela a decorrere dal 04/04/2024, con l’entrata in vigore dell’art. 9, comma 1, d.lgs. 19 marzo 2024, n. 31.
L’assunto difensivo, secondo cui il nuovo regime di procedibilità si applica anche ai fatti anteriori, è accolto in ragione della portata sostanziale della querela, che impone di applicare l’art. 2 cod. pen. ogni volta che una modifica si riverberi in effetti sul regime di punibilità favorevoli all’imputato.
La Corte richiama il principio già affermato in occasione della riforma Cartabia e ribadito da Sez. 5, n. 22641 del 21/04/2023, secondo cui, stante la natura mista, sostanziale e processuale della querela e la sua concreta incidenza sulla punibilità, il giudice deve accertarne l’esistenza anche per i reati commessi anteriormente alla modifica. Il principio viene applicato anche al nuovo intervento normativo.
Il regime di procedibilità è sopravvenuto rispetto alla sentenza impugnata, pronunciata il 18/01/2024. Pertanto il ricorso per cassazione costituisce per il condannato l’unico strumento per ottenere l’applicazione della norma di maggior favore, ed è perciò ammissibile. Ne deriva l’annullamento senza rinvio, perché l’azione penale non poteva essere proseguita per difetto di una condizione di procedibilità.
Quanto alla seconda ricorrente, il ricorso è inammissibile. Il primo motivo è manifestamente infondato: la Corte d’appello ha negato le attenuanti generiche valorizzando la negativa personalità dell’imputata e ha utilizzato parametri diversi per la riduzione della pena, sicché non sussiste il denunciato vizio di motivazione contraddittoria. Il secondo motivo è aspecifico, perché non indica gli elementi posti a base della censura, in violazione dell’art. 581, comma 1, lett. c), cod. proc. pen. Seguono la condanna alle spese e il pagamento di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Nota della Redazione
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