Rinnovazione istruttoria in appello: presupposti e limiti di censurabilità (Cass. pen. Sez. II n. 1946 del 16.01.2025)

Principi di diritto (Massima)
La rinnovazione dell’istruzione dibattimentale in appello è istituto di carattere eccezionale, cui può farsi ricorso solo quando il giudice ritenga, nella sua discrezionalità, di non poter decidere allo stato degli atti, in forza della presunzione di completezza dell’istruttoria espletata in primo grado. In cassazione può censurarsi il diniego di rinnovazione solo se si dimostrino lacune o manifeste illogicità nella motivazione, concernenti punti di decisiva rilevanza. Il rigetto della richiesta di perizia, se logicamente e congruamente motivato, è incensurabile in sede di legittimità, costituendo giudizio di fatto. La disciplina dell’art. 601, comma 3, cod. proc. pen., introdotta dall’art. 34, comma 1, lett. g), d.lgs. 10 ottobre 2022, n. 150, che fissa in quaranta giorni il termine a comparire nel giudizio di appello, si applica agli atti di impugnazione proposti a far data dal 1 luglio 2024.

Il Fatto

La Corte di appello di Trieste, con sentenza del 21.02.2024, ha confermato la condanna pronunciata dal Tribunale di Trieste a carico del ricorrente per il reato di truffa ai danni di una compagnia assicurativa, per avere simulato un sinistro mai avvenuto, ovvero avvenuto con modalità diverse da quelle denunciate, con falsificazione di documenti al fine di ottenere l’indennizzo. Il ricorrente ha proposto ricorso per cassazione articolando quattro motivi.

La Motivazione della Corte

Con il primo motivo il ricorrente deduceva la violazione di legge per non avere la Corte territoriale rilevato la tardività della notifica del decreto di citazione per il giudizio di appello, non essendo stato rispettato il termine a comparire di quaranta giorni previsto dall’art. 601, comma 3, cod. proc. pen. La questione, oggetto di contrasto giurisprudenziale, è stata risolta dalle Sezioni Unite n. 42124 del 2024, nel senso che la disciplina in questione si applica agli atti di impugnazione proposti a far data dal 1 luglio 2024.

Il ricorrente aveva depositato l’atto di appello il 28 dicembre 2022; il motivo è pertanto infondato.

Con il secondo motivo si lamentava la nullità della sentenza di primo grado per mancata notifica della richiesta di rinvio a giudizio. La Corte ha rilevato che il controllo degli atti dimostrava come all’imputato fossero stati notificati tanto l’avviso di citazione per l’udienza preliminare quanto la richiesta di rinvio a giudizio, qualificando la mancanza nella relata come errore materiale. In ogni caso, si trattava di nullità a regime intermedio, non eccepita tempestivamente e introdotta solo con i motivi nuovi.

I restanti motivi, concernenti il giudizio di responsabilità e la mancata rinnovazione dell’istruzione dibattimentale, sono stati trattati congiuntamente e giudicati infondati. La Corte ha valorizzato le dichiarazioni del ricorrente e della coimputata, rese all’investigatore della compagnia assicurativa con l’assistenza del difensore, nonché il confronto con le risultanze del GPS installato sull’autovettura, dimostrative della falsità delle dichiarazioni.

Quanto alle firme apposte sulla domanda di risarcimento, la Corte ha escluso ogni dubbio sulla loro riferibilità agli interessati, essendo state autenticate da un legale e non essendo mai state disconosciute in primo grado. Ne ha tratto l’irrilevanza dell’escussione del teste e dell’accertamento grafologico.

Sul piano dei principi, la rinnovazione dell’istruttoria in appello è istituto di carattere eccezionale, ammesso solo se il giudice ritenga di non poter decidere allo stato degli atti (Sez. U n. 12602 del 2016). La mancata rinnovazione è censurabile solo in presenza di lacune o manifeste illogicità motivazionali su punti decisivi (Sez. V n. 32379 del 2018). Il rigetto della perizia, se congruamente motivato, è incensurabile (Sez. I n. 11168 del 2019). Il ricorso è stato rigettato, con condanna alle spese e alla rifusione di quelle della parte civile.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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