Erronea notifica al difensore di fiducia e nullità assoluta per assenza all’udienza (Cass. pen. Sez. II n. 21681 del 11.06.2026)
Principi di diritto (Massima)
L’omesso avviso dell’udienza al difensore di fiducia tempestivamente nominato dall’imputato, ai sensi degli artt. 178, comma 1 lett. c) e 179, comma 1 cod. proc. pen., integra una nullità assoluta e insanabile quando abbia determinato l’assenza del difensore all’udienza; ove invece il difensore sia comunque presente, anche al solo fine di eccepire il vizio, la nullità è di ordine generale ai sensi dell’art. 180 cod. proc. pen.. L’errore della cancelleria nella individuazione del difensore di fiducia e del relativo indirizzo di posta elettronica certificata, che abbia comportato la notifica del decreto di citazione a un omonimo professionista iscritto ad altro foro, non è imputabile all’imputato e non sana il vizio. La verifica della correttezza della notifica è consentita alla Corte di legittimità attraverso l’esame diretto degli atti, trattandosi di eccezione di natura processuale.
Il Fatto
Il ricorrente, imputato in un procedimento penale, era stato assistito fin dal primo grado da un difensore di fiducia iscritto a un determinato foro, correttamente nominato nel verbale di identificazione con l’indicazione dello studio e dell’indirizzo di posta elettronica certificata.
Per il giudizio di appello, il decreto di citazione veniva tuttavia notificato a un omonimo avvocato iscritto a un diverso foro, per errore della cancelleria. Il difensore effettivo non riceveva alcun avviso e non partecipava all’udienza. La Corte d’appello di Napoli, con sentenza del 29.09.2025, confermava la condanna. Il ricorrente ha proposto ricorso per cassazione deducendo la nullità assoluta conseguente alla omessa vocatio del difensore di fiducia.
La Motivazione della Corte
La Corte ha ritenuto fondato il ricorso, accedendo direttamente agli atti processuali in ragione della natura processuale dell’eccezione sollevata, secondo il principio di Sezioni Unite n. 42792 del 31.10.2001. Dall’esame dei verbali è emerso che l’imputato aveva indicato il proprio difensore con nome, cognome e indirizzo dello studio legale, oltre all’indirizzo di residenza anagrafica.
L’erronea indicazione del foro di appartenenza del difensore — appartenente al foro di Torre Annunziata e non a quello di Napoli — non è stata considerata ostativa, poiché l’indirizzo dello studio risultava inequivocabilmente collegato alla persona del legale, correttamente individuato. L’omonimo avvocato destinatario della notifica per errore aveva sede in luogo diverso e indirizzo PEC differente.
La Corte ha altresì valorizzato la circostanza che, per l’intero primo grado, l’imputato si era avvalso del patrocinio del difensore iscritto al foro di Torre Annunziata, al cui indirizzo PEC erano state regolarmente inviate le comunicazioni di cancelleria. Gli uffici giudiziari erano dunque a conoscenza del corretto nominativo, dello studio e dell’indirizzo di posta certificata.
Ciononostante, il decreto di citazione per l’appello veniva inviato al diverso indirizzo PEC dell’omonimo, come attestato dalla ricevuta di avvenuta consegna. La Corte ha inoltre qualificato come mero refuso l’indicazione, nell’incipit della sentenza impugnata, dell’avvenuta lettura delle conclusioni delle parti, non risultando in atti alcuna memoria conclusiva del difensore che aveva assistito l’imputato dal primo grado.
In diritto, la Corte ha richiamato il principio secondo cui l’omesso avviso dell’udienza al difensore di fiducia tempestivamente nominato integra nullità assoluta e insanabile ai sensi degli artt. 178 e 179 cod. proc. pen. quando ne abbia determinato l’assenza; se invece il difensore è presente, anche solo per eccepire il vizio, la nullità è di ordine generale ex art. 180 cod. proc. pen. (Sez. 3, n. 26266 del 18.01.2018).
Il Collegio ha pertanto annullato la sentenza impugnata con rinvio per nuovo giudizio ad altra sezione della Corte d’appello di Napoli.
Nota della Redazione
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Riferimenti normativi
- Art. 178 c.p.p. – Nullità di ordine generale
- Art. 179 c.p.p. – Nullità assolute
- Art. 180 c.p.p. – Regime delle altre nullità di ordine generale