Falso ideologico escluso per indulto con pena ridotta sotto tre anni (Cass. pen. Sez. 5 n. 1798 del 16.01.2026)
Principi di diritto (Massima)
In tema di falsità ideologica commessa dal privato in una dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà, il reato di cui all’art. 483 cod. pen. ha natura esclusivamente dolosa ed esige che la dichiarazione resa abbia ad oggetto un fatto idoneo a integrare la fattispecie penale, sicché la condotta non è punibile quando l’omissione riguardi una condanna la cui pena, per effetto dell’indulto, sia scesa al di sotto della soglia dei tre anni di reclusione prevista dalla legge per il conseguimento della patente nautica. La concessione dell’indulto e la successiva declaratoria di estinzione della pena escludono la materialità del reato contestato, rendendo superflua ogni valutazione in ordine alla sussistenza dell’elemento soggettivo. Il giudice di merito, nel valutare la responsabilità per il delitto di cui all’art. 483 cod. pen., deve sempre confrontarsi con l’effettiva entità della pena da espiare, non limitandosi al dato formale della condanna riportata.
Il Fatto
L’imputato era stato condannato per il reato di cui all’art. 483 cod. pen. per avere attestato falsamente, in sede di domanda di rinnovo della patente nautica, il possesso dei requisiti morali previsti dall’art. 37 del D.M. n. 146 del 2008, omettendo di dichiarare una precedente condanna a pena detentiva di anni tre e mesi quattro di reclusione, inflitta a seguito di patteggiamento ex art. 444 cod. proc. pen.
La Corte d’appello di Napoli, confermando la sentenza del Tribunale di Torre Annunziata, aveva ritenuto la penale responsabilità dell’imputato, affermando che la sentenza di patteggiamento dovesse essere considerata una sentenza di condanna e che, in mancanza di un espresso provvedimento di riabilitazione, l’obbligo dichiarativo permanesse.
La Motivazione della Corte
La Cassazione ha accolto il ricorso, annullando senza rinvio la sentenza impugnata per insussistenza del fatto. Il Collegio ha preliminarmente rilevato che, sulla pena di anni tre e mesi quattro di reclusione, l’imputato aveva ottenuto il beneficio dell’indulto nella misura di mesi cinque e giorni ventitré, con successiva declaratoria di estinzione della pena da parte del Giudice per le indagini preliminari.
La Corte ha quindi richiamato il disposto dell’art. 37 del D.M. n. 146 del 2008, che vieta il conseguimento della patente nautica a coloro che siano stati condannati a una pena detentiva non inferiore a tre anni, salvo estinzione del reato o intervenuta riabilitazione. La concessione dell’indulto, incidendo concretamente sulla determinazione della pena residua, aveva fatto scendere la pena effettivamente da espiare al di sotto del limite dei tre anni.
Da ciò la Suprema Corte ha tratto la conseguenza che, venendo meno il presupposto normativo della condanna a pena superiore a tre anni, la dichiarazione resa non era idonea a integrare la fattispecie penale contestata, con conseguente esclusione della materialità del reato. Il Collegio ha inoltre precisato che il delitto di cui all’art. 483 cod. pen. ha natura esclusivamente dolosa, richiamando il principio già affermato da Sez. 5, n. 1284 del 2019 secondo cui la prova dell’elemento soggettivo è imprescindibile.
La sentenza impugnata, non essendosi confrontata con la circostanza dell’indulto e dell’estinzione parziale della pena, è stata pertanto annullata senza rinvio perché il fatto non sussiste.
Nota della Redazione
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