Sinistro stradale: il concorso di colpa della vittima è rilevabile d’ufficio, anche in appello (Cass. 2271/2026)

Corte di Cassazione, Sez. III Civile, ordinanza n. 2271 del 4 febbraio 2026 (R.G.N. 10023/2024) — Presidente Lina Rubino, Relatore Pasquale Gianniti.

Il principio di diritto

Il concorso di colpa del danneggiato che abbia contribuito a causare il danno (art. 1227, comma 1, c.c.) non costituisce oggetto di eccezione in senso proprio, ma è rilevabile d’ufficio dal giudice, purché risultino prospettati gli elementi di fatto da cui esso è ricavabile: può perciò essere riconosciuto anche in appello, a differenza dell’ipotesi del comportamento del danneggiato che, contrario a correttezza, non abbia evitato l’aggravamento del danno (art. 1227, comma 2, c.c.), che è invece eccezione in senso stretto.

Il fatto

Un motociclista, urtato posteriormente da un furgone che si era spostato verso sinistra in prossimità di una curva senza visuale mentre egli superava una fila di veicoli, riportava lesioni gravissime e conveniva in giudizio il conducente del furgone e l’assicuratore. Il Tribunale di Roma, ritenuta superata la presunzione di pari responsabilità (art. 2054 c.c.), dichiarava la responsabilità esclusiva del conducente del furgone; la Corte d’appello di Roma, in parziale riforma, attribuiva al motociclista un concorso di colpa del 30% (velocità non adeguata e sorpasso in prossimità di una curva cieca), riducendo il risarcimento. Il motociclista ricorreva per cassazione con due motivi.

La motivazione

Il ricorso è inammissibile. Il primo motivo mira a un riesame nel merito precluso in sede di legittimità: la ricostruzione della dinamica del sinistro e la valutazione se sia superata la presunzione di pari responsabilità (art. 2054 c.c.) sono riservate al giudice di merito; è esente da censura la decisione che ravvisa un concorso di colpa tra il motociclista che sorpassa una fila di veicoli incolonnati e l’automobilista che, svincolandosi dalla fila, entra in collisione con il mezzo in fase di sorpasso (Cass. n. 15504 del 2013).

Il secondo motivo — violazione del divieto di nova per l’eccezione di concorso di colpa proposta solo in appello — è manifestamente infondato: il concorso di colpa del danneggiato ex art. 1227, comma 1, c.c. è rilevabile d’ufficio, indipendentemente dalle eccezioni di parte, purché risultino prospettati gli elementi di fatto da cui esso è ricavabile (Sez. U, n. 13902 del 2013; Cass. nn. 11258 e 19218 del 2018; n. 10980 del 2023). Alla inammissibilità non segue condanna alle spese, non essendosi difesa la parte intimata, ma la condanna al pagamento di 500 euro in favore della Cassa delle ammende ex art. 96, comma 4, c.p.c., essendo la pronuncia conforme alla proposta di definizione accelerata ex art. 380-bis c.p.c.

Implicazioni pratiche

Nei sinistri stradali il giudice può ridurre il risarcimento per il concorso di colpa della vittima anche se l’eccezione è sollevata per la prima volta in appello, o addirittura d’ufficio: l’art. 1227, comma 1, c.c. non è eccezione in senso stretto e sfugge al divieto di nova. Per il danneggiato, contestare in cassazione la percentuale di colpa attribuita è di regola inammissibile, trattandosi di valutazione di fatto riservata al merito. La decisione ricorda anche il rischio della condanna ex art. 96, comma 4, c.p.c. quando il ricorso è respinto in conformità alla proposta di definizione accelerata.

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