Responsabilità sanitaria: la rivalsa della struttura sul medico solo per dolo o colpa grave, limite non derogabile per contratto (Cass. 9949/2026)

Corte di Cassazione, Terza Sezione Civile, ordinanza n. 9949/2026, pubblicata il 17 aprile 2026 (R.G.N. 23777/2023) — camera di consiglio del 9 aprile 2026, Presidente Emilio Iannello, Relatrice Marilena Gorgoni.

Il principio di diritto

L’azione di rivalsa della struttura sanitaria nei confronti dell’esercente la professione sanitaria è regolata dall’art. 9 della l. n. 24/2017, norma di natura imperativa che la subordina al dolo o alla colpa grave: tale limite legale non è derogabile dall’autonomia negoziale, sicché una clausola contrattuale di manleva non vale a superarlo. La colpa grave non coincide con qualsiasi scostamento dalle regole dell’arte, ma richiede una devianza qualificata eccedente l’ordinaria colpa professionale, il cui apprezzamento — se fondato su criteri corretti e sulle risultanze istruttorie — è di merito e insindacabile in cassazione.

Il fatto

Una paziente, danneggiata da un intervento di lipoaspirazione eseguito in regime di solvenza presso una clinica privata da un chirurgo libero professionista, otteneva in primo grado la condanna della struttura al risarcimento, sulla base della C.T.U. La struttura, che aveva chiamato in causa il chirurgo, esercitava verso di lui l’azione di regresso e manleva. La Corte d’appello di Milano confermava il risarcimento ma rigettava la rivalsa, applicando l’art. 9 della l. n. 24/2017 — che subordina la rivalsa al dolo o alla colpa grave — ed escludendo in fatto la colpa grave. La struttura ricorreva per cassazione con più motivi; il chirurgo proponeva ricorso incidentale condizionato.

La motivazione

La censura di omessa pronuncia (art. 112 c.p.c.) sulla derogabilità dell’art. 9 è infondata: la scelta della Corte d’appello di applicare tale norma come parametro assorbente implica il rigetto implicito della tesi della sua natura non imperativa e derogabile, essendo la soluzione adottata logicamente incompatibile con quella prospettazione. Nel merito, l’art. 9 ha natura imperativa, in quanto funzionale agli scopi anche di rilievo pubblicistico della disciplina, con conseguente rilevabilità d’ufficio della nullità della clausola contrattuale di manleva incompatibile con il limite legale: l’autonomia negoziale è recessiva rispetto alla disciplina speciale, e la rivalsa resta subordinata al dolo o alla colpa grave.

È infondata anche la censura sulla nozione di colpa grave: la Corte d’appello l’ha esclusa non in base a una nozione astratta, ma all’esito di una valutazione complessiva della condotta alla luce della C.T.U. La colpa grave — eccezionale e inescusabile devianza dal programma condiviso di tutela della salute — non coincide con qualsiasi scostamento dalle regole dell’arte e richiede una devianza qualificata; il relativo apprezzamento è di merito e insindacabile, e la censura mira a una inammissibile rivalutazione delle prove. Il ricorso incidentale condizionato del chirurgo resta assorbito.

Esito: rigetta il ricorso principale e dichiara assorbito il ricorso incidentale condizionato; la struttura sanitaria resta priva della rivalsa nei confronti del medico, con condanna alle spese.

Implicazioni pratiche

La struttura sanitaria che ha risarcito il paziente può rivalersi sul medico solo in caso di dolo o colpa grave (art. 9 della l. n. 24/2017): si tratta di un limite legale imperativo, che una clausola contrattuale di manleva non può aggirare. La colpa grave esige una devianza qualificata rispetto alla comune colpa professionale, e il suo accertamento — se ancorato a criteri corretti e alle risultanze istruttorie — non è sindacabile in cassazione. In concreto, non ogni errore professionale accertato legittima il recupero verso il sanitario: la rivalsa resta circoscritta alle ipotesi di maggiore gravità.

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