Alberi caduti dalla strada: il vento è caso fortuito solo se eccezionale e provato con dati scientifici statistici (Cass. 24158/2026)
Corte di Cassazione, Terza Sezione Civile, ordinanza n. 24158/2026, data di pubblicazione 28 luglio 2026 (R.G.N. 11581/2023) – Presidente Franco De Stefano, Relatore Raffaele Rossi.
Il principio di diritto
Affinché le precipitazioni atmosferiche possano integrare l’ipotesi del caso fortuito, assumendo rilievo causale esclusivo, occorre che esse rivestano i caratteri dell’imprevedibilità e dell’eccezionalità; pertanto il relativo accertamento – in particolare quello della ricorrenza di un forte temporale, di un nubifragio o di una calamità naturale – presuppone un giudizio da formulare non sulla base di nozioni di comune esperienza, ma con un’indagine orientata essenzialmente da dati scientifici di tipo statistico riferiti al contesto specifico di localizzazione della res oggetto di custodia.
Il fatto
Il proprietario di un fondo agricolo agiva ai sensi dell’art. 2051 c.c. nei confronti dell’ente gestore di una strada statale per i danni subiti dalla caduta di quattro pini di alto fusto piantati lungo il ciglio della strada. Il Tribunale e la Corte d’Appello di Napoli rigettavano la domanda, ritenendo interrotto il nesso causale per caso fortuito dovuto ad avverse condizioni atmosferiche: la c.t.u. riferiva un vento indicato come “5,8 m/s (170 km/h, ossia il massimo grado tempesta della scala Beaufort)”; nella stessa occasione erano caduti numerosi alberi sulla medesima strada; le profonde buche in corrispondenza dei pini divelti dimostravano lo sradicamento.
Gli eredi dell’attore, succeduti in corso di causa, ricorrevano per cassazione con un unico motivo, deducendo la violazione dell’art. 2051 c.c. e delle regole sulla valutazione delle prove.
La motivazione
Il motivo è fondato. La responsabilità da cose in custodia ha natura oggettiva – fondandosi sul solo nesso causale tra la cosa e il danno – ed è esclusa unicamente dalla prova del caso fortuito, ossia di un fatto naturale o umano estraneo alla relazione custodiale, con incidenza causale autonoma e assorbente. Perché un evento atmosferico integri il caso fortuito occorrono imprevedibilità ed eccezionalità, da accertare non con nozioni di comune esperienza ma con dati scientifici di tipo statistico riferiti al contesto specifico di localizzazione della res.
La Corte napoletana non si è attenuta a tali regole. Il numero di alberi caduti non consente inferenze sull’impetuosità del vento, occorrendo considerare natura, tipologia e caratteristiche degli alberi; le buche sono un posterius, spiegabile con l’estirpazione dell’apparato radicale dopo la caduta; soprattutto, l’affermazione sul vento è viziata da una manifesta incoerenza, poiché 5,8 m/s non corrispondono a 170 km/h ma a circa 20,88 km/h, il che rende fallace la classificazione come “massimo grado di tempesta” secondo la scala di Beaufort. L’esimente del caso fortuito è stata dunque ritenuta in difetto di elementi di prova concreti e di dati scientifici statistici riferiti al luogo.
Esito: la Corte accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e rinvia alla Corte d’Appello di Napoli, in diversa composizione, anche per le spese del giudizio di legittimità.
Implicazioni pratiche
Per liberarsi dalla responsabilità oggettiva ex art. 2051 c.c. il custode – qui il gestore della strada – deve provare il caso fortuito; quando lo invoca in un evento atmosferico, non basta affermare genericamente l’eccezionalità del vento o della pioggia: occorrono dati scientifici statistici riferiti allo specifico luogo, e la motivazione deve reggere a un controllo di coerenza interna. Un dato tecnico incongruo, come una conversione di unità di misura errata, inficia l’accertamento del fortuito. Il numero di alberi caduti o lo stato dei luoghi dopo la rimozione non costituiscono, di per sé, prova dell’eccezionalità dell’evento.
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