Compensazione delle spese legittima se la motivazione non è apparente, prima del d.l. n. 132/2014 (Cass. civ. Sez. 3 n. 12327 del 02.05.2026)
Principi di diritto (Massima)
La valutazione circa la sussistenza dei giusti motivi per la compensazione delle spese processuali, nella vigenza del testo dell’art. 92 c.p.c. antecedente alla modifica introdotta dall’art. 13 del d.l. n. 132/2014, è rimessa al potere discrezionale del giudice di merito ed è, di norma, incensurabile in sede di legittimità. Il sindacato della Corte di cassazione è limitato all’accertamento della non violazione del principio di soccombenza e all’ipotesi in cui la motivazione posta a fondamento della compensazione sia illogica, tautologica, inesistente o meramente apparente. La pronuncia di compensazione non richiede che ricorrano le gravi ed eccezionali ragioni previste dalla norma novellata, essendo sufficiente che il giudice non abbia addotto ragioni illogiche od erronee rispetto ai fatti di causa.
Il Fatto
La società, vettore aereo contrattuale, impugnava la sentenza del Tribunale di Roma che, in riforma della decisione del Giudice di Pace, aveva rigettato la domanda risarcitoria proposta dal passeggero per il ritardo prolungato di un volo extraeuropeo e per lo smarrimento del bagaglio, compensando integralmente le spese del doppio grado di giudizio.
Il Tribunale aveva motivato la compensazione facendo riferimento alle modalità dei fatti e alla particolare natura della questione. Avverso il capo relativo alle spese, la società proponeva ricorso per cassazione, deducendo la violazione dell’art. 92, comma 2, c.p.c. e il vizio di motivazione.
La Motivazione della Corte
La Corte di cassazione ha esaminato congiuntamente i due motivi di ricorso, in quanto connessi, ritenendoli infondati. Ha precisato che il principio della soccombenza implica che solo la parte interamente vittoriosa non possa essere condannata alle spese, ma che la valutazione sull’opportunità di compensarle, in tutto o in parte, resta appannaggio del potere discrezionale del giudice di merito.
La Corte ha richiamato il proprio consolidato orientamento, secondo cui il giudizio sulla sussistenza dei giusti motivi è di norma incensurabile in sede di legittimità, a meno che la motivazione che lo sorregge non sia illogica, tautologica, inesistente o meramente apparente. Ha quindi precisato che il controllo demandato al giudice di legittimità si sostanzia in una verifica “in negativo”, come affermato dalla Consulta, non essendo la ripetizione delle spese in favore del vittorioso indefettibilmente coessenziale alla tutela giurisdizionale.
Con specifico riferimento al caso di specie, la Corte ha evidenziato che la Corte costituzionale, con la sentenza n. 77 del 2018, ha dichiarato l’illegittimità dell’art. 92, comma 2, c.p.c. nella parte in cui, nel testo applicabile ratione temporis, non prevedeva che il giudice potesse compensare le spese anche in presenza di altre analoghe gravi ed eccezionali ragioni. Tale pronuncia ha, tuttavia, introdotto nell’ordinamento il parametro della assoluta novità della questione trattata e del mutamento della giurisprudenza, quale ipotesi tipica che legittima il potere di compensazione.
La Corte ha ritenuto che la motivazione del giudice di merito, pur sintetica, non fosse né apparente né illogica, in quanto idonea a esprimere le ragioni della decisione in relazione alla peculiarità della controversia. Ha pertanto escluso sia la violazione della norma denunciata sia il vizio di motivazione apparente, rigettando il ricorso.
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Nota della Redazione
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